Ordinanza 411/1997 (ECLI:IT:COST:1997:411)
Massima numero 23606
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  10/12/1997;  Decisione del  10/12/1997
Deposito del 17/12/1997; Pubblicazione in G. U. 24/12/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 411/97. PROCESSO CIVILE - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - CITTADINI DI LINGUA TEDESCA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - IMPOSSIBILITA' DI MODIFICARE NEL CORSO DI CIASCUN GRADO DEL GIUDIZIO LA LINGUA INIZIALMENTE PRESCELTA - PRETESA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA ANCHE TECNICA E DEI DIRITTI INDIVIDUALI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 6 e 24 Cost. e 100 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Approvazione del t.u. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il T.-A.A.), la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 1, d.P.R. 15 luglio 1988 n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione T.-A.A., in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la p.a. e nei procedimenti giudiziari), "nella parte in cui impedisce alla parte di modificare nel corso di ciascun grado del giudizio la lingua processuale inizialmente prescelta, fatti salvi, in caso di modifica, la prosecuzione del giudizio senza interruzioni o ritardi ed il divieto di ottenere a spese d'ufficio la traduzione degli atti precedenti", in quanto - posto che il diritto dei cittadini di lingua tedesca di usare la propria madrelingua nei rapporti con gli uffici giudiziari della Provincia di Bolzano e' pienamente tutelato dalla facolta' loro riconosciuta dalla norma impugnata di presceglierne l'uso; che la pretesa, contraria facolta' di variare la scelta iniziale, per abbandonare la propria lingua e passare all'uso di quella italiana, sotto nessun aspetto ha a che vedere con la garanzia della loro identita' linguistica; che l'anzidetta facolta' di mutare la lingua usata nel processo e' invece collegata alla garanzia della difesa in giudizio prevista dall'art. 24 Cost., come conseguenza del diritto di libera scelta in ordine alla propria difesa tecnica; e che la facolta' medesima non potrebbe essere riconosciuta illimitatamente senza che siano stabilite condizioni minime di stabilita' in funzione sia dell'esigenza, costituzionalmente rilevante, del regolare ed efficiente svolgimento del giudizio, sia della protezione della posizione nel processo delle altre parti, le cui determinazioni in ordine alla scelta della lingua potrebbero essere dipese dalla scelta inizialmente operata in proposito dalla parte che intende mutarla - sotto il profilo della necessaria composizione delle anzidette esigenze non appare irragionevole che il legislatore abbia prescritto la regola della immutabilita' della scelta della lingua all'interno di ciascun grado del processo civile. - S. nn. 130 e 460/1995, 353/1996, 10 e 288/1997. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 6

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  31/08/1972  n. 670  art. 100