Ordinanza 415/1997 (ECLI:IT:COST:1997:415)
Massima numero 23916
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
10/12/1997; Decisione del
10/12/1997
Deposito del 17/12/1997; Pubblicazione in G. U. 24/12/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 415/97. REATI CONTRO IL PATRIMONIO - CAUSA DI NON PUNIBILITA' A FAVORE DEL CONIUGE <> - INCLUSIONE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CAUSA DI NON PUNIBILITA' STESSA ANCHE DEL CASO DI PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE PERSONALE IN CORSO NEL QUALE SIANO STATI ADOTTATI PROVVEDIMENTI PROVVISORI EX ART. 708 C.P.C. DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE OVVERO SIA STATA PRONUNCIATA SENTENZA DI SEPARAZIONE NON ANCORA PASSATA IN GIUDICATO - IRRAGIONEVOLEZZA ED INCIDENZA SUI PRINCIPI DI TUTELA DELLA FAMIGLIA E DELLA PROPRIETA' PRIVATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 415/97. REATI CONTRO IL PATRIMONIO - CAUSA DI NON PUNIBILITA' A FAVORE DEL CONIUGE <
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 649, primo comma, n. 1) del codice penale, nella parte in cui, prevedendo per taluni reati contro il patrimonio una causa di non punibilita' a favore del coniuge <>, include nel proprio ambito di applicazione anche il caso in cui sia in corso un procedimento di separazione personale nel quale siano stati adottati i provvedimenti provvisori da parte del presidente del tribunale a norma dell'art. 708 del c.p.c., ovvero sia stata pronunciata sentenza di separazione non ancora passata in giudicato, sollevata in riferimento agli artt. 3, 29 e 42 Cost., in quanto il giudice 'a quo' non indica gli elementi della concreta fattispecie portata al suo giudizio, limitandosi a prospettare il contrasto tra la norma denunciata e i parametri costituzionali invocati, anche in considerazione che tale carenza di motivazione, in ordine alla incidenza della questione rispetto al giudizio principale, assume ulteriore rilievo in presenza di una prospettazione cumulativa dei casi che il rimettente vorrebbe escludere dall'ambito di applicazione della causa di non punibilita' (procedimento di separazione personale in fase di provvedimenti presidenziali temporanei ex art. 708 c.p.c., ovvero sentenza conclusiva del giudizio ma non ancora definitiva). - S. n. 423/1988 red.: N. Oliva
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 649, primo comma, n. 1) del codice penale, nella parte in cui, prevedendo per taluni reati contro il patrimonio una causa di non punibilita' a favore del coniuge <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte