Ordinanza 416/1997 (ECLI:IT:COST:1997:416)
Massima numero 23918
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  10/12/1997;  Decisione del  10/12/1997
Deposito del 17/12/1997; Pubblicazione in G. U. 24/12/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 416/97. PROCESSO PENALE - CONVERSIONE DELLE PENE PECUNIARIE PER INSOLVIBILITA' DEL CONDANNATO - ESCLUSIONE NEL CASO DI CONDANNATO IRREPERIBILE - INCIDENZA SUI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DI FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA E DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 660 del cod. proc. pen., nella parte in cui non consente la conversione delle pene pecuniarie non recuperate per insolvibilita' del condannato nel caso in cui quest'ultimo risulti irreperibile, sollevata dal Pretore in riferimento agli artt. 3, 27 e 112 Cost., in quanto la competenza a provvedere in ordine alla conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilita' del condannato spetta, in via esclusiva, al magistrato di sorveglianza, sicche' solo quest'ultimo organo e' chiamato a fare applicazione della norma oggetto di impugnativa. red.: N. Oliva

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte