Ordinanza 419/1997 (ECLI:IT:COST:1997:419)
Massima numero 23646
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
10/12/1997; Decisione del
10/12/1997
Deposito del 17/12/1997; Pubblicazione in G. U. 24/12/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 419/97. TRASPORTO - PERDITA O AVARIA DELLE MERCI TRASPORTATE SU STRADA - RISARCIMENTO DOVUTO DAL VETTORE - LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL MEDESIMO - OMESSA ESCLUSIONE DALLA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' IN CASO DI DOLO O COLPA GRAVE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 41 COST. - CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 419/97. TRASPORTO - PERDITA O AVARIA DELLE MERCI TRASPORTATE SU STRADA - RISARCIMENTO DOVUTO DAL VETTORE - LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL MEDESIMO - OMESSA ESCLUSIONE DALLA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' IN CASO DI DOLO O COLPA GRAVE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 41 COST. - CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per carenza assoluta di motivazione sia sul punto della rilevanza - perche' l'affermata applicabilita' della disciplina denunciata non appare suffragata da alcuna indicazione in merito all'iscrizione del vettore nell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed all'eventuale esistenza del patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge n. 450 del 1985 -, sia su quello della non manifesta infondatezza - poiche' la stessa risulta svolta 'per relationem', attraverso il mero rinvio alla sentenza n. 420 del 1991, la quale aveva ad oggetto il primo comma dell'art. 1 della legge n. 450, citata, recante una diversa disciplina che la Corte ha gia' ritenuto non assimilabile a quella contenuta nel secondo comma, che, diversamente dal primo, fa salva la determinazione convenzionale dell'ammontare dei danni risarcibili, in sostituzione dell'indennizzo legale (cfr. S. n. 64/1993 e O. n. 272/1993) -. - V., pure, O. n. 69/1997. red.: G. Leo
Manifesta inammissibilita' della questione per carenza assoluta di motivazione sia sul punto della rilevanza - perche' l'affermata applicabilita' della disciplina denunciata non appare suffragata da alcuna indicazione in merito all'iscrizione del vettore nell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed all'eventuale esistenza del patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge n. 450 del 1985 -, sia su quello della non manifesta infondatezza - poiche' la stessa risulta svolta 'per relationem', attraverso il mero rinvio alla sentenza n. 420 del 1991, la quale aveva ad oggetto il primo comma dell'art. 1 della legge n. 450, citata, recante una diversa disciplina che la Corte ha gia' ritenuto non assimilabile a quella contenuta nel secondo comma, che, diversamente dal primo, fa salva la determinazione convenzionale dell'ammontare dei danni risarcibili, in sostituzione dell'indennizzo legale (cfr. S. n. 64/1993 e O. n. 272/1993) -. - V., pure, O. n. 69/1997. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte