Ordinanza 420/1997 (ECLI:IT:COST:1997:420)
Massima numero 23645
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
16/12/1997; Decisione del
16/12/1997
Deposito del 18/12/1997; Pubblicazione in G. U. 24/12/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 420/97. PROCESSO PENALE - CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE DEI TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA STESSA NEL CASO DI DIBATTIMENTI PARTICOLARMENTE COMPLESSI - DIBATTIMENTO - SOSPENSIONE DEL MEDESIMO PER RAGIONI DI ASSOLUTA NECESSITA' - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 13, SECONDO E QUINTO COMMA, E 111 COST. - SOVRAPPOSIZIONE DI DUE ISTITUTI CONCETTUALMENTE AUTONOMI - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
SENT. 420/97. PROCESSO PENALE - CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE DEI TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA STESSA NEL CASO DI DIBATTIMENTI PARTICOLARMENTE COMPLESSI - DIBATTIMENTO - SOSPENSIONE DEL MEDESIMO PER RAGIONI DI ASSOLUTA NECESSITA' - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 13, SECONDO E QUINTO COMMA, E 111 COST. - SOVRAPPOSIZIONE DI DUE ISTITUTI CONCETTUALMENTE AUTONOMI - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, la quale risulta impostata dal tribunale rimettente con riferimento al <> degli artt. 303, 304, comma 2, e 477, comma 2, cod. proc. pen., cioe' sovrapponendo due istituti - la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare nel caso di dibattimenti particolarmente complessi e la sospensione del dibattimento per ragioni di assoluta necessita' - concettualmente del tutto autonomi, volti a fronteggiare esigenze che operano su terreni completamente diversi e sorretti da diverse finalita'. Invero, l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare e' normalmente autonoma e separata dal provvedimento con cui viene disposto il rinvio del dibattimento e puo' essere adottata, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimita', anche anteriormente alla formale apertura del dibattimento, a nulla rilevando che nel caso di specie i due provvedimenti siano stati occasionalmente disposti con un'unica ordinanza. red.: G. Leo
Manifesta inammissibilita' della questione, la quale risulta impostata dal tribunale rimettente con riferimento al <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
co. 2
Costituzione
art. 13
co. 5
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte