Ordinanza 29/2022 (ECLI:IT:COST:2022:29)
Massima numero 44728
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  12/01/2022;  Decisione del  12/01/2022
Deposito del 01/02/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Massime associate alla pronuncia:  44729


Titolo
Reati e pene - In genere - Obbligo dell'istruzione elementare dei minori - Sanzione per la sua inosservanza - Analogo inadempimento riguardo alla scuola media inferiore di primo grado e al primo biennio dell'istruzione secondaria superiore - Omessa previsione - Denunciata discriminazione, violazione del dovere dei genitori di istruire i figli e dell'obbligatorietà dell'istruzione inferiore - Incompleta ricostruzione del quadro normativo, difetto di motivazione sulla rilevanza, richiesta di intervento additivo in malam partem precluso alla Corte costituzionale - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 210001).

Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per incompleta ricostruzione del quadro normativo, difetto di motivazione sulla rilevanza, richiesta di intervento additivo in malam partem precluso alla Corte costituzionale - le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice onorario di pace di Taranto, in riferimento agli artt. 3, 30 e 34, secondo comma, Cost. - dell'art. 731 cod. pen., nella parte in cui punisce l'inosservanza dell'obbligo di impartire o far impartire ai minori l'istruzione elementare e non anche l'analogo inadempimento riguardo alla scuola media inferiore ed al primo biennio della scuola secondaria superiore. Il rimettente nulla argomenta sulla specifica vicenda abrogativa della disposizione che aveva esteso la previsione sanzionatoria all'inadempimento degli obblighi di istruzione presso la scuola media inferiore e manca di descrivere adeguatamente le fattispecie per cui è giudizio, impedendo qualunque controllo sulla rilevanza delle questioni di legittimità sollevate. Il giudice a quo sollecita, inoltre, un intervento additivo in malam partem in materia penale, finalizzato ad estendere l'ambito di applicazione di una previsione incriminatrice, al quale osta il principio di riserva di legge posto nel secondo comma dell'art. 25 Cost., il quale nel caso di specie non subisce eccezioni, poiché la denunciata irrilevanza penalistica delle condotte sommariamente descritte non costituisce deroga a un regime generalizzato di penalizzazione delle omissioni concernenti gli obblighi di istruzione. (Precedenti: S. 154/2021 - mass. 44063; O. 159/2021 - mass. 44115; O. 136/2021 - mass. 43947; O. 219/2020 - mass. 42827).

Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 731  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 30

Costituzione  art. 34  co. 2

Altri parametri e norme interposte