Fonti del diritto - In genere - Novazione della fonte (rinvio recettizio) - Effetto - Elevazione, da parte della legge, della fonte secondaria a rango primario - Differenze rispetto al rinvio non recettizio o formale - Necessità che il rinvio recettizio sia espresso o chiaramente desumibile. (Classif. 106001).
Mentre il rinvio recettizio opera una novazione della fonte che eleva la norma richiamata al rango primario, la funzione del rinvio non recettizio non è quella di incorporare il contenuto della norma richiamata, bensì di indicare la fonte competente a regolare una determinata materia. Il rinvio è recettizio solo quando sia espressamente voluto dal legislatore o sia desumibile da elementi univoci e concludenti, operando altrimenti una presunzione della sua natura formale. (Precedenti: S. 93/2019 - mass. 42210; S. 250/2014 - mass. 38157).
Vi è novazione della fonte quando è chiara la volontà del legislatore di incorporare la norma regolamentare richiamata. (Precedente: S. 85/2013 - mass. 37051).
Perché sia possibile configurare un rinvio recettizio (superando la presunzione favorevole al rinvio formale), occorre che il richiamo sia indirizzato a norme determinate ed esattamente individuate dalla stessa norma che lo effettua; il rinvio integrale a uno specifico regolamento è, infatti, un rinvio a tutte, nessuna esclusa, le norme in esso contenute: è, cioè, un rinvio a norme determinate ed esattamente individuate. (Precedenti: S. 250/2014 - mass. 38157; S. 311/1993 - mass. 19671; S. 507/1988 - mass. 9220).