Ordinanza 421/1997 (ECLI:IT:COST:1997:421)
Massima numero 23654
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
16/12/1997; Decisione del
16/12/1997
Deposito del 18/12/1997; Pubblicazione in G. U. 24/12/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 421/97. PROCESSO PENALE - PREVISIONE PER L'IMPUTATO DELL'ASSISTENZA OBBLIGATORIA AD OPERA DI UN DIFENSORE ABILITATO ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 10 E 24 COST. - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA RELATIVAMENTE ALLA CORRISPONDENTE DISCIPLINA DEL DIRITTO DI DIFESA CONTENUTA NEL CODICE DI PROCEDURA PENALE DEL 1930 - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 421/97. PROCESSO PENALE - PREVISIONE PER L'IMPUTATO DELL'ASSISTENZA OBBLIGATORIA AD OPERA DI UN DIFENSORE ABILITATO ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 10 E 24 COST. - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA RELATIVAMENTE ALLA CORRISPONDENTE DISCIPLINA DEL DIRITTO DI DIFESA CONTENUTA NEL CODICE DI PROCEDURA PENALE DEL 1930 - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto, posto che la Corte ha gia' dichiarato infondate analoghe censure mosse alla corrispondente disciplina del diritto di difesa contenuta nel codice di procedura penale del 1930, in relazione agli stessi parametri costituzionali evocati dal ricorrente, a maggior ragione, nel codice di procedura penale vigente, ispirato ai principi del sistema accusatorio, le norme che assicurano la difesa tecnica sono funzionali alla realizzazione di un <>, garantendo l'effettivita' di un contraddittorio piu' equilibrato ed una piu' sostanziale parita' delle armi tra accusa e difesa. - V. S. n. 125/1979, nella quale, in relazione al parametro dell'art. 24 Cost., la Corte ha rilevato che la presenza del difensore <> e che <>; cfr., altresi', S. n. 186/1973, nella quale si e', tra l'altro, affermato che <>, si' che, sotto questo profilo, ai fini del rispetto dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, rileva che all'imputato sia garantita la possibilita' di intervenire in ogni stato e grado del procedimento>> (S. nn. 280/1985 e 9/1982). - Sulla finalita' della <>, v., 'ex plurimis', S. n.498/1989. - Sulla riferibilita' del richiamo alle <>, ai fini dell'adeguamento del diritto interno soltanto alle norme internazionali di natura consuetudinaria e non a quelle di natura pattizia, v., fra le molte, S. nn. 288/1997, 15/1996 e 146/1996. - Sulla interpretazione della disposizione dell'art. 6 n. 3, lett. c), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo, nel senso che, <>, cfr., tra le altre, S. n. 188/1980. red.: G. Leo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto, posto che la Corte ha gia' dichiarato infondate analoghe censure mosse alla corrispondente disciplina del diritto di difesa contenuta nel codice di procedura penale del 1930, in relazione agli stessi parametri costituzionali evocati dal ricorrente, a maggior ragione, nel codice di procedura penale vigente, ispirato ai principi del sistema accusatorio, le norme che assicurano la difesa tecnica sono funzionali alla realizzazione di un <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte