Ordinanza 423/1997 (ECLI:IT:COST:1997:423)
Massima numero 23617
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  16/12/1997;  Decisione del  16/12/1997
Deposito del 18/12/1997; Pubblicazione in G. U. 24/12/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 423/97. PROCESSO PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - COMPETENZA DEL PRETORE - LAMENTATA ATTRIBUZIONE AL PRETORE DI COMPETENZA PER I REATI DI VIOLENZA O MINACCIA AD UN PUBBLICO UFFICIALE E DI RISSA AGGRAVATA - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CITTADINI IMPUTATI DI DELITTI DI PARI GRAVITA' PER I QUALI E' STABILITA LA COMPETENZA DEL TRIBUNALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Sono manifestamente infondate, con riferimento all'art. 3 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2 n. 12 l. 16 febbraio 1987 n. 81 (Delega al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e dell'art. 7, comma 2, lett. a), b), f), g) ed i) cod. proc. pen. - che attribuiscono al pretore la competenza a giudicare i delitti di violenza a un pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.), resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.), rissa aggravata (art. 588, comma 2, cod. pen.) e violazione di domicilio aggravata (art. 614, comma 4, cod. pen.), puniti tutti con una pena detentiva superiore nel massimo a quattro anni di reclusione, limite entro cui, secondo il criterio basato sulla quantita' della pena edittale, e' competente il giudice monocratico - in quanto rientra nelle valutazioni discrezionali del legislatore la ripartizione, effettuata nei limiti della ragionevolezza, della competenza per materia tra i diversi giudici, senza che determini una disparita' di trattamento tra cittadini la differente composizione dell'organo giudicante per i diversi reati o la semplificazione del procedimento. - O. nn. 257/1995 e 139/1997. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte