Ordinanza 424/1997 (ECLI:IT:COST:1997:424)
Massima numero 23649
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  16/12/1997;  Decisione del  16/12/1997
Deposito del 18/12/1997; Pubblicazione in G. U. 24/12/1997
Massime associate alla pronuncia:  23650


Titolo
ORD. 424/97 A. PROCESSO CIVILE - RICHIESTA DI RIMBORSO DI TASSA SULLE SOCIETA' - CAUSA TRATTATA CON IL NUOVO RITO PROCESSUALE DI CUI ALLA LEGGE N. 353 DEL 1990 (E SUCCESSIVE MODIFICHE) - COMPETENZA DEL TRIBUNALE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Manifesta infondatezza della questione, stante l'erroneita' del presupposto interpretativo dal quale muove il giudice 'a quo'. Invero, <>. - In ordine alla <>, cfr. S. n. 204/1997. - Relativamente all'ampia discrezionalita' di cui gode il legislatore nel dettare le norme processuali - sempre nel rispetto, ovviamente, del principio di ragionevolezza -, v., tra le molte, S. nn. 295/1995, 65/1996, 94/1996, nonche' O. n. 7/1997. - Riguardo all'impossibilita' di ritenere che l'attribuzione all'uno o all'altro giudice della decisione di certe cause si traduca in una irrazionalita' del sistema o in una disparita' di trattamento tra cittadini, v., altresi', O. nn. 257/1995, 63/1997, 139/1997, 'ex plurimis'. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte