Ordinanza 425/1997 (ECLI:IT:COST:1997:425)
Massima numero 23911
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  16/12/1997;  Decisione del  16/12/1997
Deposito del 18/12/1997; Pubblicazione in G. U. 24/12/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 425/97. PROCESSO PENALE - PERSONA NON IMPUTABILE AL MOMENTO DEL FATTO E INCAPACE DI PARTECIPARE COSCIENTEMENTE AL PROCESSO - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE, DA PARTE DEL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE, IN CASO DI EVIDENTE MATERIALE ATTRIBUIBILITA' DEL FATTO ALL'IMPUTATO - MANCATA PREVISIONE - INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA E SUL PRINCIPIO DELL'OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INAMMISSIBILE CON SENTENZA N. 94 DEL 1997 - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che nel caso di persona non imputabile al momento del fatto e incapace di partecipare coscientemente al processo, debba emettersi, da parte del giudice della udienza preliminare, sentenza di non luogo a procedere allorche' risulti evidente la materiale attribuibilita' del fatto medesimo all'imputato, sollevato in riferimento agli artt. 24 e 112 Cost., in quanto la questione stessa e' gia' stata dichiarata inammissibile con sentenza n. 94 del 1997. red.: N. Oliva

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte