Ordinanza 426/1997 (ECLI:IT:COST:1997:426)
Massima numero 23657
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
16/12/1997; Decisione del
16/12/1997
Deposito del 18/12/1997; Pubblicazione in G. U. 24/12/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 426/97. PROCESSO PENALE - ATTI ISTRUTTORI COMPIUTI DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA, NONOSTANTE LA CONFERMATA RITUALE OPPOSIZIONE DI SEGRETO DI STATO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - FASE DI DELIBAZIONE - AMMISSIBILITA' - FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO.
ORD. 426/97. PROCESSO PENALE - ATTI ISTRUTTORI COMPIUTI DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA, NONOSTANTE LA CONFERMATA RITUALE OPPOSIZIONE DI SEGRETO DI STATO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - FASE DI DELIBAZIONE - AMMISSIBILITA' - FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO.
Testo
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del pubblico ministero in persona del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna in relazione all'attivita' istruttoria - concernente funzionari del SISDE e di polizia - svolta, con preannuncio di prossimo deposito di richiesta di rinvio a giudizio, per acquisire elementi di conoscenza su circostanze incise dal segreto di Stato ritualmente opposto dal Presidente del Consiglio, ex art. 12, legge 24 ottobre 1977, n. 801, va dichiarato ammissibile, in sede delibativa, ai sensi dell'art. 37, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 26, Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale. Deve infatti riconoscersi, sotto il profilo soggettivo, che sia il Presidente del Consiglio - in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene in ordine alla tutela, opposizione e conferma del segreto di Stato - sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna - in quanto, ai sensi dell'art. 112 Cost., e' il titolare diretto ed esclusivo dell'attivita' di indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio dell'azione penale - sono legittimati ad essere parti nel promosso giudizio. Mentre, sotto il profilo oggettivo, senza dubbio sussiste la "materia del conflitto", in quanto dal ricorrente e' lamentata - in base all'assunto che la contestata attivita' della Procura della Repubblica di Bologna esorbiti dal potere di indagine in presenza dell'opposizione del segreto di Stato - una lesione della propria sfera di attribuzioni, come delimitata dagli artt. 1, 52, 51, 87, 94, 95 e 126 Cost., e con riguardo agli artt. 12 e 16, legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonche' agli artt. 202, 256 e 362 cod. proc. pen.. - Cfr., riguardo alla opponibilita' del segreto di Stato, S. n. 86/1977, e quanto ai requisiti per l'ammissibilita' del conflitto tra poteri, O. n. 269/1996 e S. nn. 420/1995, 464/1993, 463/1993 e 462/1993. red.: S. Pomodoro
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del pubblico ministero in persona del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna in relazione all'attivita' istruttoria - concernente funzionari del SISDE e di polizia - svolta, con preannuncio di prossimo deposito di richiesta di rinvio a giudizio, per acquisire elementi di conoscenza su circostanze incise dal segreto di Stato ritualmente opposto dal Presidente del Consiglio, ex art. 12, legge 24 ottobre 1977, n. 801, va dichiarato ammissibile, in sede delibativa, ai sensi dell'art. 37, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 26, Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale. Deve infatti riconoscersi, sotto il profilo soggettivo, che sia il Presidente del Consiglio - in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene in ordine alla tutela, opposizione e conferma del segreto di Stato - sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna - in quanto, ai sensi dell'art. 112 Cost., e' il titolare diretto ed esclusivo dell'attivita' di indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio dell'azione penale - sono legittimati ad essere parti nel promosso giudizio. Mentre, sotto il profilo oggettivo, senza dubbio sussiste la "materia del conflitto", in quanto dal ricorrente e' lamentata - in base all'assunto che la contestata attivita' della Procura della Repubblica di Bologna esorbiti dal potere di indagine in presenza dell'opposizione del segreto di Stato - una lesione della propria sfera di attribuzioni, come delimitata dagli artt. 1, 52, 51, 87, 94, 95 e 126 Cost., e con riguardo agli artt. 12 e 16, legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonche' agli artt. 202, 256 e 362 cod. proc. pen.. - Cfr., riguardo alla opponibilita' del segreto di Stato, S. n. 86/1977, e quanto ai requisiti per l'ammissibilita' del conflitto tra poteri, O. n. 269/1996 e S. nn. 420/1995, 464/1993, 463/1993 e 462/1993. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 52
Costituzione
art. 87
Costituzione
art. 94
Costituzione
art. 95
Costituzione
art. 126
Altri parametri e norme interposte
legge 24/10/1977
n. 801
art. 12
legge 24/12/1977
n. 801
art. 16
codice di procedura penale (nuovo)
n. 0
art. 202
codice di procedura penale (nuovo)
n. 0
art. 256
codice di procedura penale (nuovo)
n. 0
art. 302