Sentenza 427/1997 (ECLI:IT:COST:1997:427)
Massima numero 23611
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  16/12/1997;  Decisione del  16/12/1997
Deposito del 23/12/1997; Pubblicazione in G. U. 31/12/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 427/97. PENSIONI - LAVORATORI MARITTIMI - ASSICURATO IN POSSESSO DEI REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA - CALCOLO DELLA STESSA CON ESCLUSIONE DEL <> - MANCATA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 36 E 38, SECONDO COMMA, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, Cost., gli artt. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) e 25 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordino pensionistico dei lavoratori marittimi), nella parte in cui non consentono che la pensione di vecchiaia venga calcolata escludendo dal computo, ad ogni effetto, il prolungamento previsto dal citato art. 25, qualora l'assicurato, nonostante siffatta esclusione, abbia maturato i requisiti per la predetta pensione e il relativo calcolo porti ad un risultato per il medesimo piu' favorevole, in quanto - premesso che la Corte <> ai quali puo' condurre l'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, nei casi in cui la prosecuzione della contribuzione previdenziale, successiva a quella obbligatoria gia' versata in misura tale da radicare di per se' il diritto a pensione, determini, nonostante il maggior apporto contributivo, una riduzione del trattamento pensionistico - l'ipotesi in esame <>. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte