Sentenza 428/1997 (ECLI:IT:COST:1997:428)
Massima numero 23652
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
16/12/1997; Decisione del
16/12/1997
Deposito del 23/12/1997; Pubblicazione in G. U. 31/12/1997
Massime associate alla pronuncia:
23651
Titolo
SENT. 428/97 B. PROVINCIA DI BOLZANO - ATTIVITA' PROMOZIONALI ALL'ESTERO DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME - ISTITUZIONE DI UNA SEDE DI RAPPRESENTANZA A BRUXELLES AL FINE DI INCONTRI E CONTATTI CON ENTI STRANIERI OMOLOGHI - INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CONTINUATIVA CON UN ENTE ESTERO - ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE E STIPULAZIONE DELLA SUCCESSIVA CONVENZIONE SENZA LA PREVIA INFORMAZIONE DEL GOVERNO - LESIONE DEI POTERI STATALI IN MATERIA DI POLITICA ESTERA - NON SPETTANZA ALLA PROVINCIA.
SENT. 428/97 B. PROVINCIA DI BOLZANO - ATTIVITA' PROMOZIONALI ALL'ESTERO DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME - ISTITUZIONE DI UNA SEDE DI RAPPRESENTANZA A BRUXELLES AL FINE DI INCONTRI E CONTATTI CON ENTI STRANIERI OMOLOGHI - INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CONTINUATIVA CON UN ENTE ESTERO - ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE E STIPULAZIONE DELLA SUCCESSIVA CONVENZIONE SENZA LA PREVIA INFORMAZIONE DEL GOVERNO - LESIONE DEI POTERI STATALI IN MATERIA DI POLITICA ESTERA - NON SPETTANZA ALLA PROVINCIA.
Testo
Non spetta alla Provincia autonoma di Bolzano adottare, senza averne dato previa comunicazione al Governo, la deliberazione n. 1113 del 13 marzo 1995 - che ha ad oggetto la stipulazione di un contratto di cooperazione con la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano - e sottoscrivere, il 2 maggio 1995, la convenzione che ad essa ha dato esecuzione. Rispetto ad atti che - in quanto esplicitamente diretti ad una stretta collaborazione permanente delle Province autonome di Bolzano e di Trento e del Land Tirolo, nella prospettiva di dar luogo all'apertura di una comune ed unitaria finestra economica - prefigurano una comune ed unitaria azione regionale transnazionale rispetto alla politica comunitaria, il Governo deve essere infatti posto tempestivamente in condizioni di potere eventualmente esprimere le proprie valutazioni e di ricevere, quindi, le informazioni che, secondo il principio di leale cooperazione (che trova fondamento nell'art. 5 Cost.) sono necessarie o richieste, giacche' spetta agli organi centrali dello Stato la competenza a determinare ed attuare gli indirizzi di politica estera. - V. sulla competenza dello Stato a determinare ed attuare gli indirizzi di politica estera, S. nn. 179/1987, 564/1988 e 739/1988, 472/1992 e 425/1995; sulla necessita' di informare preventivamente il Governo, secondo il principio di leale collaborazione, in presenza di iniziative idonee ad incidere sulla politica estera dello Stato, S. nn. 343/1996 e 204/1993; sul ruolo delle comunita' regionali e locali in ambito comunitario, S. n. 20/1997. red.: S. Pomodoro
Non spetta alla Provincia autonoma di Bolzano adottare, senza averne dato previa comunicazione al Governo, la deliberazione n. 1113 del 13 marzo 1995 - che ha ad oggetto la stipulazione di un contratto di cooperazione con la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano - e sottoscrivere, il 2 maggio 1995, la convenzione che ad essa ha dato esecuzione. Rispetto ad atti che - in quanto esplicitamente diretti ad una stretta collaborazione permanente delle Province autonome di Bolzano e di Trento e del Land Tirolo, nella prospettiva di dar luogo all'apertura di una comune ed unitaria finestra economica - prefigurano una comune ed unitaria azione regionale transnazionale rispetto alla politica comunitaria, il Governo deve essere infatti posto tempestivamente in condizioni di potere eventualmente esprimere le proprie valutazioni e di ricevere, quindi, le informazioni che, secondo il principio di leale cooperazione (che trova fondamento nell'art. 5 Cost.) sono necessarie o richieste, giacche' spetta agli organi centrali dello Stato la competenza a determinare ed attuare gli indirizzi di politica estera. - V. sulla competenza dello Stato a determinare ed attuare gli indirizzi di politica estera, S. nn. 179/1987, 564/1988 e 739/1988, 472/1992 e 425/1995; sulla necessita' di informare preventivamente il Governo, secondo il principio di leale collaborazione, in presenza di iniziative idonee ad incidere sulla politica estera dello Stato, S. nn. 343/1996 e 204/1993; sul ruolo delle comunita' regionali e locali in ambito comunitario, S. n. 20/1997. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Altri parametri e norme interposte