Sentenza 429/1997 (ECLI:IT:COST:1997:429)
Massima numero 23677
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  16/12/1997;  Decisione del  16/12/1997
Deposito del 23/12/1997; Pubblicazione in G. U. 31/12/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 429/97. EDILIZIA E URBANISTICA - RILANCIO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE DEI LAVORI PUBBLICI E DELL'EDILIZIA PRIVATA - MISURE URGENTI ADOTTATE CON DECRETI-LEGGE - RICORSI DELLA REGIONE PIEMONTE CONTRO ALCUNE DELLE NORME DI ESSI - MANCATA CONVERSIONE - TRASFERIMENTO DELLE CENSURE RELATIVE ALLA DISCIPLINA DEL SILENZIO ASSENSO DALLE DISPOSIZIONI DECADUTE AD ALTRE SOPRAVVENUTE - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.

Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, nei confronti degli artt. 3, 5 e 7 del d.l. 25 marzo 1996, e del d.l. 25 maggio 1996, n. 285, con il quale il primo e' stato reiterato (recanti "Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata"), con ricorsi della Regione Piemonte, per violazione degli artt. 3, 9, 97 e 77 Cost. (per non sussistenza degli estremi della necessita' e dell'urgenza) e 117, 118 e 130 Cost. (per compressione delle competenze regionali). Decaduti entrambi i suddetti decreti-legge e gli altri, non impugnati, con cui sono stati riprodotti, per mancata conversione, ed avendo la Regione ricorrente riconosciuto di non avere piu' comunque interesse ad una pronuncia del giudice delle leggi sulle censure formulate riguardo agli artt. 3 e 7, e' infatti da escludersi - contrariamente a quanto ha sostenuto la Regione - che la questione formulata sulla normativa dell'art. 5 (concernente l'applicazione del silenzio-assenso in ordine all'approvazione, da parte delle Regioni, degli strumenti urbanistici predisposti dai Comuni) - possa trasferirsi - secondo i principi elaborati in proposito dalla Corte costituzionale - anche in mancanza di una nuova apposita impugnazione, sull'art. 1, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ("Misure di razionalizzazione della finanza pubblica") con il quale, a distanza di circa un mese dalla cessazione di efficacia dell'ultimo dei decreti-legge non convertiti (d.l. 24 settembre 1996, n. 495) sono stati fatti salvi i loro effetti. Atteso che, non potendo il disposto della legge di sanatoria, in base all'art. 77, terzo comma, Cost., far salvi gli effetti dei decreti-legge che durante i sessanta giorni di vigenza di ciascuno di essi non si erano potuti produrre in quanto, al loro compimento, i centottanta giorni stabiliti per il perfezionarsi del silenzio-assenso, non erano ancora potuti, a loro volta, in nessun caso trascorrere, la impugnata norma dello stesso art. 5 non puo' in alcun modo ritenersi - come richiesto perche' il trasferimento della questione possa operarsi - tuttora esistente nell'ordinamento. - Nello stesso senso, su analoga questione sollevata da altra Regione nei confronti della su indicata disposizione di sanatoria, S. n. 244/1997. Sulla problematica nei suoi vari aspetti, della trasferibilita' di questioni sollevate nei confronti di norme di decreti-legge non convertiti su disposizioni, non impugnate, di leggi successive, v. S. nn. 84/1996, 482/1995, 157/1995, 446/1995, 360/1996, nonche', da ultimo, S. n. 430/1997. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 130

Altri parametri e norme interposte