Sentenza 430/1997 (ECLI:IT:COST:1997:430)
Massima numero 23694
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  16/12/1997;  Decisione del  16/12/1997
Deposito del 23/12/1997; Pubblicazione in G. U. 31/12/1997
Massime associate alla pronuncia:  23693  23695


Titolo
SENT. 430/97 B. DECRETO-LEGGE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SU NORME DI DECRETI-LEGGE DECADUTI PER MANCATA CONVERSIONE E POI REITERATI IN SERIE - LEGGE SOPRAVVENUTA CON CONVERSIONE IN LEGGE DELL'ULTIMO DECRETO E CLAUSOLA DI SALVEZZA DEGLI EFFETTI DI QUELLI PRECEDENTI - POSSIBILITA' PER LA CORTE, DI PRONUNCIARSI SUL MERITO, IN VIRTU' DEL PRINCIPIO DEL "TRASFERIMENTO DELLE QUESTIONI" - SUSSISTENZA, O NO, SECONDO CHE NEL DECRETO-LEGGE CONVERTITO SIANO STATE, O NO, RIPRODOTTE LE NORME ORIGINARIAMENTE IMPUGNATE - CONSEGUENZE - ASSOGGETTABILITA' NELLA SECONDA IPOTESI DELLA CLAUSOLA DI SALVEZZA A GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA' ( A SECONDA DEI CASI PRINCIPALE O INCIDENTALE) SOLO IN SEGUITO A NUOVE IMPUGNATIVE.

Testo
In ordine alla possibilita' - nei giudizi di legittimita' costituzionale su norme di decreti-legge decaduti e quindi reiterati in serie, dei quali solo l'ultimo sia stato poi convertito in legge, con una legge contenente inoltre, riguardo agli effetti degli altri decreti, una clausola di salvezza - che la Corte, in base a questa - alla stregua dei criteri elaborati in proposito nella sua giurisprudenza - si pronunci egualmente sulle disposizioni impugnate, in applicazione del principio del trasferimento delle questioni, deve decidersi in modo diverso - positivamente o no - a seconda che nel decreto-legge convertito siano state o no riprodotte le norme impugnate. Nella prima ipotesi, infatti, la clausola di salvezza - in combinazione con la novazione della fonte dell'ultimo decreto-legge operata dalla legge di conversione - ripristina un 'continuum' normativo facendo risalire nel tempo la nuova disciplina alle originarie disposizioni decadute, consolidandole negli effetti; nella seconda, invece, la parziale diversita' di contenuti precettivi tra le impugnate norme dei decreti-legge decaduti e la disposizione espressiva della clausola di salvezza, non consente di ritenere quelle - come richiesto perche' il trasferimento della questione possa operarsi - tuttora esistenti nell'ordinamento. Con conseguenti oneri, per il ricorrente - se si tratti di giudizio in via principale - di una specifica determinazione, ai fini della permanenza dell'interesse a ricorrere contro la legge contenente la clausola di salvezza , e per il giudice 'a quo' - se si tratti di giudizio in via incidentale - di un nuovo esame, alla luce dello 'ius superveniens', previa restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale, della rilevanza delle questioni. - V., in particolare, S. n. 84/1996 e 429/1997, nonche' O. nn. 128/1997, 230/1997, 317/1997 e 371/1997. V. anche la precedente massima A, nonche', per l'applicazione degli enunciati principi, la seguente massima C. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte