Sentenza 430/1997 (ECLI:IT:COST:1997:430)
Massima numero 23695
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  16/12/1997;  Decisione del  16/12/1997
Deposito del 23/12/1997; Pubblicazione in G. U. 31/12/1997
Massime associate alla pronuncia:  23693  23694


Titolo
SENT. 430/97 C. SANITA' PUBBLICA - ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI - NORMA DI MODIFICA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO ADOTTATE CON DECRETO-LEGGE - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E LOMBARDIA CONTRO ALCUNE DI TALI NORME - MANCATA RIPRODUZIONE DELLE STESSE NEL DECRETO-LEGGE, ULTIMO DELLA SERIE DI QUELLI CON CUI IL PRIMO E' STATO REITERATO, ED UNICO A VENIR CONVERTITO IN LEGGE - POSSIBILITA', PER LA CORTE COSTITUZIONALE, DI PRONUNCIARSI SULLE NORME ORIGINARIAMENTE IMPUGNATE, IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "TRASFERIMENTO DELLE QUESTIONI", IN BASE ALLA CLAUSOLA DI SALVEZZA, INSERITA NELLA LEGGE DI CONVERSIONE DELL'ULTIMO DECRETO, DEGLI EFFETTI DI QUELLI PRECEDENTI NON CONVERTITI - ESCLUSIONE - INSUPERABILE DIVERSITA' DI CONTENUTI NORMATIVI TRA NORME IMPUGNATE E CLAUSOLA DI SALVEZZA - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.

Testo
Sono inammissibili, per mancanza di oggetto, le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, con ricorsi delle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 77, 97, 117, 118 e 119 Cost., e al principio di leale collaborazione (art. 5 Cost.), per la lamentata lesione della propria sfera di autonomia costituzionalmente garantita, nei confronti dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del d.l. 2 aprile 1996, n. 176 (Disposizioni urgenti in materia veterinaria e sanitaria), con i quali, a modifica di alcune norme del d.lgs 30 giugno 1993, n. 270, si ridisegnava, sotto vari aspetti, l'assetto organizzativo degli istituti zooprofilattici sperimentali. In seguito alla mancata conversione del suddetto decreto legge e alla mancata riproduzione nei tre successivi, egualmente non convertiti, con cui esso e' stato reiterato in un primo tempo (dd.ll. 3 giugno 1996, n. 298, 16 luglio 996, n. 377 e 13 settembre 1996, n. 478), delle norme impugnate - tranne quella, dell'art. 1, comma 5 (concernente la conferma in carica, con l'attribuzione della nuova qualifica di direttori generali, degli attuali direttori degli istituti) neanch'essa peraltro reinserita nell'ultimo decreto-legge della serie (d.l. 18 novembre 1996, n. 583) concernente oltretutto, a sua volta, una materia in gran parte diversa da quella trattata dagli altri - e' infatti da escludersi che in virtu' della legge 17 gennaio 1997, n. 4 - con il quale il decreto-legge n. 583 e' stato convertito in legge, e che riguardo a quelli precedenti contiene soltanto una clausola di salvezza degli atti e provvedimenti adottati e degli effetti prodottisi in base ad essi - che la Corte costituzionale - secondo i principi stabiliti in proposito nella sua giurisprudenza - possa egualmente pronunciarsi, nonostante la intervenuta decadenza, sulle norme impugnate, in applicazione del principio del trasferimento della questione. La diversita' di contenuti normativi tra le norme impugnate e la clausola di salvezza contenuta nella legge n. 4 del 1997 impedisce di ritenere le prime, in forza della seconda - come, agli effetti del trasferimento della questione era necessario - tuttora esistenti nell'ordinamento. - V. le precedenti massime A e B. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte