Sentenza 431/1997 (ECLI:IT:COST:1997:431)
Massima numero 23720
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
16/12/1997; Decisione del
16/12/1997
Deposito del 23/12/1997; Pubblicazione in G. U. 31/12/1997
Massime associate alla pronuncia:
23719
Titolo
SENT. 431/97 B. IMPOSTE E TASSE IN GENERE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - MANCATA ESTENSIONE ALLE COMPAGNIE PORTUALI DI ESENZIONI PREVISTE RIGUARDO A IRPEG E AD ILOR A FAVORE DELLE COOPERATIVE ISCRITTE NEL REGISTRO PREFETTIZIO - PROSPETTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUL DIRITTO AL LAVORO E SULLA TUTELA DELLA FUNZIONE SOCIALE DELLA COOPERAZIONE - INSUSSISTENZA - ETEROGENEITA' DELLE SITUAZIONI POSTE A RAFFRONTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 431/97 B. IMPOSTE E TASSE IN GENERE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - MANCATA ESTENSIONE ALLE COMPAGNIE PORTUALI DI ESENZIONI PREVISTE RIGUARDO A IRPEG E AD ILOR A FAVORE DELLE COOPERATIVE ISCRITTE NEL REGISTRO PREFETTIZIO - PROSPETTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUL DIRITTO AL LAVORO E SULLA TUTELA DELLA FUNZIONE SOCIALE DELLA COOPERAZIONE - INSUSSISTENZA - ETEROGENEITA' DELLE SITUAZIONI POSTE A RAFFRONTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 45 Cost., nei confronti dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione) e dell'art. 11 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), per la non prevista iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative, delle compagnie portuali disciplinate dall'abrogato codice della navigazione e per la conseguente mancata estensione ad esse della esenzione dall'IRPEG e dall'ILOR accordata alle societa' cooperative. A prescindere dalla natura dei benefici fiscali di cui si chiede l'estensione -agevolazioni ovvero misure di esclusione volte ad evitare doppie imposizioni- va infatti ribadito il costante indirizzo della Corte costituzionale, secondo il quale le disposizioni legislative che prevedono agevolazioni e benefici tributari di qualsiasi specie, quali che ne siano le finalita', hanno di norma carattere derogatorio e costituiscono il frutto di scelte del legislatore soggette al controllo di costituzionalita' solo nei limiti della palese arbitrarieta' o irrazionalita'. Arbitrarieta' o irrazionalita' che nella specie -attese la eterogeneita' delle situazioni poste a raffronto e le differenze che, al di la' di alcune indubbie analogie sotto il profilo di una comune funzione mutualistica, si riscontrano, sotto molteplici profili, molti dei quali particolarmente rilevanti ai fini fiscali, tra la disciplina delle cooperative (contenuta nel codice civile, specie in quella prevista dall'art. 2536, ma al riguardo vedi anche l'art. 26 del su citato d.lgs. n. 1577 del 1947, richiamato dall'art. 14 del citato d.P.R. n. 601 del 1973) e la disciplina delle compagnie portuali (adottata dal codice della navigazione e successive modifiche, e dal Regolamento della navigazione marittima, in particolare dall'art. 16)- non sussistono. - V., 'ex plurimis', S. nn. 113/1996, 108/1983 e 151/1982, nonche' O. nn. 475/1994, 113/1989 e 52/1988. red.: S. Pomodoro
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 45 Cost., nei confronti dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione) e dell'art. 11 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), per la non prevista iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative, delle compagnie portuali disciplinate dall'abrogato codice della navigazione e per la conseguente mancata estensione ad esse della esenzione dall'IRPEG e dall'ILOR accordata alle societa' cooperative. A prescindere dalla natura dei benefici fiscali di cui si chiede l'estensione -agevolazioni ovvero misure di esclusione volte ad evitare doppie imposizioni- va infatti ribadito il costante indirizzo della Corte costituzionale, secondo il quale le disposizioni legislative che prevedono agevolazioni e benefici tributari di qualsiasi specie, quali che ne siano le finalita', hanno di norma carattere derogatorio e costituiscono il frutto di scelte del legislatore soggette al controllo di costituzionalita' solo nei limiti della palese arbitrarieta' o irrazionalita'. Arbitrarieta' o irrazionalita' che nella specie -attese la eterogeneita' delle situazioni poste a raffronto e le differenze che, al di la' di alcune indubbie analogie sotto il profilo di una comune funzione mutualistica, si riscontrano, sotto molteplici profili, molti dei quali particolarmente rilevanti ai fini fiscali, tra la disciplina delle cooperative (contenuta nel codice civile, specie in quella prevista dall'art. 2536, ma al riguardo vedi anche l'art. 26 del su citato d.lgs. n. 1577 del 1947, richiamato dall'art. 14 del citato d.P.R. n. 601 del 1973) e la disciplina delle compagnie portuali (adottata dal codice della navigazione e successive modifiche, e dal Regolamento della navigazione marittima, in particolare dall'art. 16)- non sussistono. - V., 'ex plurimis', S. nn. 113/1996, 108/1983 e 151/1982, nonche' O. nn. 475/1994, 113/1989 e 52/1988. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 45
Altri parametri e norme interposte