Sentenza 432/1997 (ECLI:IT:COST:1997:432)
Massima numero 23598
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
16/12/1997; Decisione del
16/12/1997
Deposito del 23/12/1997; Pubblicazione in G. U. 31/12/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 432/97. SANITA' PUBBLICA - ISCRIZIONE DEI MEDICI A SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - ESCLUSIONE - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - CONGELAMENTO DEL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO SECONDO NORME DETTATE PER IL SETTORE DEL PUBBLICO IMPIEGO - PRETESA VIOLAZIONE ALTRESI' DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA RISPETTO A TUTTI COLORO CHE HANNO CON L'UNIVERSITA' RAPPORTI DI DIRITTO PRIVATO - NON FONDATEZZA.
SENT. 432/97. SANITA' PUBBLICA - ISCRIZIONE DEI MEDICI A SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - ESCLUSIONE - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - CONGELAMENTO DEL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO SECONDO NORME DETTATE PER IL SETTORE DEL PUBBLICO IMPIEGO - PRETESA VIOLAZIONE ALTRESI' DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA RISPETTO A TUTTI COLORO CHE HANNO CON L'UNIVERSITA' RAPPORTI DI DIRITTO PRIVATO - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 101, 102 e 104 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 33, l. 28 dicembre 1995 n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 7, commi 5 e 6, d.l. 19 settembre 1992 n. 348, conv. nella l. 14 novembre 1992 n. 438, "vanno interpretate nel senso che tra le indennita', compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, da corrispondere nella misura prevista per il 1992, sono comprese le borse di studio di cui all'art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257", in quanto - posto che, tanto nel caso della norma propriamente interpretativa, quanto in quella della norma semplicemente retroattiva, la legge rimane pur sempre soggetta al controllo di conformita' rispetto al canone generale di ragionevolezza, che assume in materia un valore particolarmente stringente poiche' riferito alla certezza dei rapporti preteriti, nonche' al legittimo affidamento dei soggetti interessati; che il divieto di retroattivita' della legge non e' stato elevato a dignita' costituzionale, salva la previsione dell'art. 25 Cost., limitatamente alla legge penale; che il legislatore ordinario puo', nel rispetto di tale limite, emanare norme retroattive, purche' trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, cosi' da non incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti; che, se queste condizioni sono osservate, la retroattivita', di per se' sola, non puo' ritenersi elemento idoneo ad integrare un vizio della legge, neppure in riferimento all'ipotesi particolare di incidenza su diritti di natura economica; e che la funzione giurisdizionale non puo' dirsi violata per il solo fatto dell'intervento legislativo, perche' il legislatore non tocca la potesta' di giudicare, quando si muove sul piano generale ed astratto delle fonti e costruisce il modello normativo, cui la decisione giudiziale deve riferirsi - anche nel caso della disposizione impugnata il legislatore ha agito sul piano delle fonti, delimitando la fattispecie normativa presupposto della "potestas indicandi" senza ingerirsi nella specifica risoluzione delle concrete fattispecie in giudizio; ed in quanto la norma impugnata non persegue affatto l'intento di discriminare irragionevolmente i medici ammessi alle scuole di specializzazione, ma, in una logica di bilanciamento con le fondamentali scelte di politica economica, e, inserendosi in un piu' ampio complesso di norme ispirate alla stessa "ratio", adegua la loro situazione al diverso principio - generalizzatosi tanto nel settore privato, quanto in quello pubblico - secondo il quale la difesa dall'aumento del costo della vita e' da affidarsi precipuamente alle dinamiche contrattuali, in particolar modo alla contrattazione collettiva, piuttosto che a strumenti legislativi di adeguamento automatico. - S. nn. 822/1988, 155/1990, 440/1992, 46, 163, 283, 402/1993, 6, 153, 385, 397/1994, 348/1995, 167 e 245/1997. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 101, 102 e 104 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 33, l. 28 dicembre 1995 n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 7, commi 5 e 6, d.l. 19 settembre 1992 n. 348, conv. nella l. 14 novembre 1992 n. 438, "vanno interpretate nel senso che tra le indennita', compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, da corrispondere nella misura prevista per il 1992, sono comprese le borse di studio di cui all'art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257", in quanto - posto che, tanto nel caso della norma propriamente interpretativa, quanto in quella della norma semplicemente retroattiva, la legge rimane pur sempre soggetta al controllo di conformita' rispetto al canone generale di ragionevolezza, che assume in materia un valore particolarmente stringente poiche' riferito alla certezza dei rapporti preteriti, nonche' al legittimo affidamento dei soggetti interessati; che il divieto di retroattivita' della legge non e' stato elevato a dignita' costituzionale, salva la previsione dell'art. 25 Cost., limitatamente alla legge penale; che il legislatore ordinario puo', nel rispetto di tale limite, emanare norme retroattive, purche' trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, cosi' da non incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti; che, se queste condizioni sono osservate, la retroattivita', di per se' sola, non puo' ritenersi elemento idoneo ad integrare un vizio della legge, neppure in riferimento all'ipotesi particolare di incidenza su diritti di natura economica; e che la funzione giurisdizionale non puo' dirsi violata per il solo fatto dell'intervento legislativo, perche' il legislatore non tocca la potesta' di giudicare, quando si muove sul piano generale ed astratto delle fonti e costruisce il modello normativo, cui la decisione giudiziale deve riferirsi - anche nel caso della disposizione impugnata il legislatore ha agito sul piano delle fonti, delimitando la fattispecie normativa presupposto della "potestas indicandi" senza ingerirsi nella specifica risoluzione delle concrete fattispecie in giudizio; ed in quanto la norma impugnata non persegue affatto l'intento di discriminare irragionevolmente i medici ammessi alle scuole di specializzazione, ma, in una logica di bilanciamento con le fondamentali scelte di politica economica, e, inserendosi in un piu' ampio complesso di norme ispirate alla stessa "ratio", adegua la loro situazione al diverso principio - generalizzatosi tanto nel settore privato, quanto in quello pubblico - secondo il quale la difesa dall'aumento del costo della vita e' da affidarsi precipuamente alle dinamiche contrattuali, in particolar modo alla contrattazione collettiva, piuttosto che a strumenti legislativi di adeguamento automatico. - S. nn. 822/1988, 155/1990, 440/1992, 46, 163, 283, 402/1993, 6, 153, 385, 397/1994, 348/1995, 167 e 245/1997. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 104
Altri parametri e norme interposte