Sentenza 433/1997 (ECLI:IT:COST:1997:433)
Massima numero 23618
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
16/12/1997; Decisione del
16/12/1997
Deposito del 23/12/1997; Pubblicazione in G. U. 31/12/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 433/97. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO A CARICO DI MINORENNI - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - INAMMISSIBILITA' - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO PER LA PERSONA OFFESA DA REATO ASCRITTO A MINORE RISPETTO A QUANTO PREVISTO NEI PROCEDIMENTI A CARICO DI IMPUTATI MAGGIORENNI - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NON FONDATEZZA.
SENT. 433/97. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO A CARICO DI MINORENNI - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - INAMMISSIBILITA' - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO PER LA PERSONA OFFESA DA REATO ASCRITTO A MINORE RISPETTO A QUANTO PREVISTO NEI PROCEDIMENTI A CARICO DI IMPUTATI MAGGIORENNI - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24, commi primo e secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevede che "nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni non e' ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato", in quanto - posto che, anche sotto il vigore del codice di procedura penale del 1930, la separazione dell'azione civile dal processo penale non puo' essere considerata come evoluzione o menomazione del diritto di tutela giurisdizionale, costituendone una modalita' che generalmente e' alternativa, ma che il legislatore, nell'ambito del suo potere discrezionale, puo' scegliere come esclusiva in vista di altri interessi da tutelare, quale quello delle speditezza del processo penale, e che l'autonomo esercizio dell'azione di restituzione o risarcitoria nel processo civile non comprime il diritto di difesa, il quale potra' essere esercitato secondo le regole generali del codice di procedura civile; che l'impianto del nuovo codice di procedura penale ha ulteriormente rafforzato la possibilita' di separare l'azione civile dal processo penale, valutandosi, da un lato, con favore, che, rispetto al codice previgente, si e' abbandonata la soluzione che privilegiava la giurisdizione penale e si e' optato per il regime di separazione dell'azione penale dall'azione civile, scoraggiando anche la partecipazione del danneggiato dal reato al processo penale in coerenza con il sistema del rito accusatorio, e ribadendosi, dall'altro, che la garanzia di poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, sancita dall'art. 24 Cost., non eleva a regola costituzionale quella del 'simultanens processus' - le esigenze che hanno indotto il legislatore a vietare la costituzione di parte civile nel processo penale a carico di imputati minorenni assumono ragionevolmente un risalto preminente rispetto alla tutela costituzionale del danneggiato dal reato all'interno del procedimento penale minorile, in ragione sia delle esigenze di evitare che il processo rieducativo del minore rimanga turbato dalla presenza di un soggetto "antagonista", portatore di interessi "privati" estranei a quelli perseguiti dallo Stato nei confronti dell'imputato minorenne, e di non appesantire la rapidita' e snellezza del processo minorile, indirizzato a dare largo spazio all'esame della personalita' del minore e alla individuazione di idonei strumenti di recupero, sia della necessita' di privilegiare le finalita' di tutela della personalita' del minore, strettamente connesse all'esigenza di sottrarlo il piu' rapidamente possibile alla sfera del processo, sia della natura derogatoria dei criteri stabiliti dall'art. 3 della legge-delega n. 81 del 1987 rispetto alla disciplina del processo ordinario, sia della ragionevolezza di previsioni diversificate rispetto al processo ordinario. - S. nn. 206/1971, 169/1975, 39/1982, 171/1982, 443/1990, 192/1991, 250/1991, 77/1993, 135/1995, 60/1996; O. n. 103/1997. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24, commi primo e secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevede che "nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni non e' ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato", in quanto - posto che, anche sotto il vigore del codice di procedura penale del 1930, la separazione dell'azione civile dal processo penale non puo' essere considerata come evoluzione o menomazione del diritto di tutela giurisdizionale, costituendone una modalita' che generalmente e' alternativa, ma che il legislatore, nell'ambito del suo potere discrezionale, puo' scegliere come esclusiva in vista di altri interessi da tutelare, quale quello delle speditezza del processo penale, e che l'autonomo esercizio dell'azione di restituzione o risarcitoria nel processo civile non comprime il diritto di difesa, il quale potra' essere esercitato secondo le regole generali del codice di procedura civile; che l'impianto del nuovo codice di procedura penale ha ulteriormente rafforzato la possibilita' di separare l'azione civile dal processo penale, valutandosi, da un lato, con favore, che, rispetto al codice previgente, si e' abbandonata la soluzione che privilegiava la giurisdizione penale e si e' optato per il regime di separazione dell'azione penale dall'azione civile, scoraggiando anche la partecipazione del danneggiato dal reato al processo penale in coerenza con il sistema del rito accusatorio, e ribadendosi, dall'altro, che la garanzia di poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, sancita dall'art. 24 Cost., non eleva a regola costituzionale quella del 'simultanens processus' - le esigenze che hanno indotto il legislatore a vietare la costituzione di parte civile nel processo penale a carico di imputati minorenni assumono ragionevolmente un risalto preminente rispetto alla tutela costituzionale del danneggiato dal reato all'interno del procedimento penale minorile, in ragione sia delle esigenze di evitare che il processo rieducativo del minore rimanga turbato dalla presenza di un soggetto "antagonista", portatore di interessi "privati" estranei a quelli perseguiti dallo Stato nei confronti dell'imputato minorenne, e di non appesantire la rapidita' e snellezza del processo minorile, indirizzato a dare largo spazio all'esame della personalita' del minore e alla individuazione di idonei strumenti di recupero, sia della necessita' di privilegiare le finalita' di tutela della personalita' del minore, strettamente connesse all'esigenza di sottrarlo il piu' rapidamente possibile alla sfera del processo, sia della natura derogatoria dei criteri stabiliti dall'art. 3 della legge-delega n. 81 del 1987 rispetto alla disciplina del processo ordinario, sia della ragionevolezza di previsioni diversificate rispetto al processo ordinario. - S. nn. 206/1971, 169/1975, 39/1982, 171/1982, 443/1990, 192/1991, 250/1991, 77/1993, 135/1995, 60/1996; O. n. 103/1997. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte