Sentenza 434/1997 (ECLI:IT:COST:1997:434)
Massima numero 23746
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  16/12/1997;  Decisione del  16/12/1997
Deposito del 23/12/1997; Pubblicazione in G. U. 31/12/1997
Massime associate alla pronuncia:  23747


Titolo
SENT. 434/97 A. STIPENDI E SALARI - QUOTA DI RETRIBUZIONE NECESSARIA AL MANTENIMENTO DEL DEBITORE E DELLA SUA FAMIGLIA - IMPIGNORABILITA' - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 36, PRIMO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 36, primo comma, Cost. - dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede l'impignorabilita' della quota di retribuzione, che, in base alla valutazione del giudice, e' necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia, in quanto la Corte ha gia' dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale della norma denunciata (sentenze nn. 38 del 1970, 209 del 1975, 102 del 1974 e 20 del 1968), con riguardo al predetto parametro costituzionale, rilevando, in particolare, che esso regola il rapporto di lavoro <> e non si estende alle conseguenze di eventi che ne prescindono; principio, questo, che va oggi ribadito. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36  co. 1

Altri parametri e norme interposte