Sentenza 434/1997 (ECLI:IT:COST:1997:434)
Massima numero 23747
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  16/12/1997;  Decisione del  16/12/1997
Deposito del 23/12/1997; Pubblicazione in G. U. 31/12/1997
Massime associate alla pronuncia:  23746


Titolo
SENT. 434/97 B. STIPENDI E SALARI - QUOTA DI RETRIBUZIONE NECESSARIA AL MANTENIMENTO DEL DEBITORE E DELLA SUA FAMIGLIA - IMPIGNORABILITA' - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3, PRIMO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede l'impignorabilita' della quota di retribuzione, che, in base alla valutazione del giudice, e' necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia, in quanto - premesso che la Corte ha gia' dichiarato l'infondatezza della questione con riferimento ad altri 'terzia comparationis' (sentenze nn. 102 del 1974 e 38 del 1970), non essendo stato mai evocato, sinora, l'art. 46, primo comma, n. 2, della legge fallimentare; e considerato che, con la sentenza n. 20 del 1968, si e' affermato che l'art. 545 <> - quest'ultima decisione ha individuato il punto di equilibrio tra i valori costituzionali coinvolti, nei quali e' senza dubbio compresa la salvaguardia, seppur parziale, degli interessi del creditore, che, ove in precedenza non soddisfatto, potra' aggredire, dopo la chiusura del fallimento, anche l'emolumento che, in sede concorsuale, sia stato escluso dala massa, in quanto necessario, nella sua integrita', al sostentamento del debitore e dei suoi familiari. Tale vicenda, peraltro, e' destinata a ricomporsi nel sistema, dato che la disposizione censurata acquista il valore di regola comune e indefettibile, configurandosi il fallimento come uno strumento volto ad assicurare, nell'ipotesi del concorso di creditori, la 'par condicio'; con la conseguenza di una esecuzione singolare, qualora, la pretesa creditoria sia rimasta (in tutto o in parte) insoddisfatta. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte