Sentenza 30/2022 (ECLI:IT:COST:2022:30)
Massima numero 44649
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del
11/01/2022; Decisione del
11/01/2022
Deposito del 03/02/2022; Pubblicazione in G. U. 09/02/2022
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Detenzione domiciliare speciale - Applicazione provvisoria della misura in caso di grave pregiudizio per il minore, come previsto per la detenzione domiciliare ordinaria - Omessa previsione - Violazione dell'interesse del bambino alla cura genitoriale - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 167002).
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Detenzione domiciliare speciale - Applicazione provvisoria della misura in caso di grave pregiudizio per il minore, come previsto per la detenzione domiciliare ordinaria - Omessa previsione - Violazione dell'interesse del bambino alla cura genitoriale - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 167002).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 31 Cost., l'art. 47-quinquies, commi 1, 3 e 7, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l'istanza di detenzione domiciliare può essere proposta al magistrato di sorveglianza, che può disporre l'applicazione provvisoria della misura, nel qual caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47, comma 4, della medesima legge. La detenzione domiciliare speciale - disciplinata dalla norma censurata dal Magistrato di sorveglianza di Siena - di natura "sussidiaria" e "complementare" rispetto alla detenzione domiciliare ordinaria, di cui all'art. 47-ter, comma 1, lett. a) e b), ordin. penit., nonostante la diversità delle fattispecie regolate persegue la stessa finalità, quella di evitare, fin dove possibile, che l'interesse del bambino sia compromesso dalla perdita delle cure parentali, determinata dalla permanenza in carcere del genitore. La mancata previsione di una delibazione urgente nell'interesse del minore, ai fini dell'anticipazione cautelare della detenzione domiciliare speciale, impedisce invece il vaglio di quell'interesse in comparazione con le esigenze di difesa sociale, ed è suscettibile di determinare l'ingresso del bambino in istituti per minori nella non breve attesa della decisione collegiale. Tale esito viceversa può essere evitato quando lo consenta una prognosi favorevole riveniente dal buon pregresso carcerario del genitore, considerato che la quota di espiazione preliminare intramuraria rappresenta l'essenziale aspetto distintivo tra le due specie di detenzione domiciliare e che, dunque, la fisiologica sommarietà della valutazione è bilanciata dai dati oggettivi di un periodo di espiazione "osservata". (Precedenti: S. 187/2019 - mass. 41428; S. 76/2017 - mass. 39545; S. 239/2014 - mass. 38138).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 31 Cost., l'art. 47-quinquies, commi 1, 3 e 7, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l'istanza di detenzione domiciliare può essere proposta al magistrato di sorveglianza, che può disporre l'applicazione provvisoria della misura, nel qual caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47, comma 4, della medesima legge. La detenzione domiciliare speciale - disciplinata dalla norma censurata dal Magistrato di sorveglianza di Siena - di natura "sussidiaria" e "complementare" rispetto alla detenzione domiciliare ordinaria, di cui all'art. 47-ter, comma 1, lett. a) e b), ordin. penit., nonostante la diversità delle fattispecie regolate persegue la stessa finalità, quella di evitare, fin dove possibile, che l'interesse del bambino sia compromesso dalla perdita delle cure parentali, determinata dalla permanenza in carcere del genitore. La mancata previsione di una delibazione urgente nell'interesse del minore, ai fini dell'anticipazione cautelare della detenzione domiciliare speciale, impedisce invece il vaglio di quell'interesse in comparazione con le esigenze di difesa sociale, ed è suscettibile di determinare l'ingresso del bambino in istituti per minori nella non breve attesa della decisione collegiale. Tale esito viceversa può essere evitato quando lo consenta una prognosi favorevole riveniente dal buon pregresso carcerario del genitore, considerato che la quota di espiazione preliminare intramuraria rappresenta l'essenziale aspetto distintivo tra le due specie di detenzione domiciliare e che, dunque, la fisiologica sommarietà della valutazione è bilanciata dai dati oggettivi di un periodo di espiazione "osservata". (Precedenti: S. 187/2019 - mass. 41428; S. 76/2017 - mass. 39545; S. 239/2014 - mass. 38138).
Atti oggetto del giudizio
legge
26/07/1975
n. 354
art. 47
co. 1
legge
26/07/1975
n. 354
art. 47
co. 3
legge
26/07/1975
n. 354
art. 47
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 31
Altri parametri e norme interposte