Sentenza 436/1997 (ECLI:IT:COST:1997:436)
Massima numero 23697
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  16/12/1997;  Decisione del  16/12/1997
Deposito del 23/12/1997; Pubblicazione in G. U. 31/12/1997
Massime associate alla pronuncia:  23696


Titolo
SENT. 436/97 B. PROFESSIONI - ASSISTENTI SOCIALI - ABILITAZIONE PROFESSIONALE - REQUISITI - POSSIBILITA' DI OTTENERE L'ABILITAZIONE ANCHE IN MANCANZA DEL PREVISTO DIPLOMA RILASCIATO DALLE SCUOLE UNIVERSITARIE DIRETTE A FINI SPECIALI PER ASSISTENTI SOCIALI, MA SOLO IN SEGUITO ALLA CONVALIDA DEI TITOLI EQUIPOLLENTI, DA PARTE DELLE STESSE SCUOLE, ENTRO UN TERMINE PERENTORIO - CONSEGUENTE IRRAZIONALE INCIDENZA SUL DIRITTO DEGLI ASPIRANTI ASSISTENTI SOCIALI IN POSSESSO DI TITOLI CONVALIDATI OLTRE IL TERMINE, ALL'ISCRIZIONE NELL'ALBO PROFESSIONALE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ASPIRANTI ASSISTENTI SOCIALI NEI CUI CONFRONTI IL TERMINE VENGA OSSERVATO ED AGLI ASPIRANTI ALL'ABILITAZIONE IN ALTRE PROFESSIONI (PSICOLOGI) I CUI TITOLI PROFESSIONALI NON SONO SUBORDINATI ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' VALUTATIVE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI - NON IMPUTABILITA' DELLA DISCIPLINA CENSURATA, IN QUANTO CONTENUTA IN NORME DI NATURA REGOLAMENTARE, ALLA DISPOSIZIONE DI LEGGE OGGETTO DELL'IMPUGNATIVA - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nei confronti dell'art. 5, legge 23 marzo 1993, n. 84 (Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale), in quanto, ad avviso del giudice 'a quo', dando forza di legge al disposto dell'art. 5, comma 1, del regolamento emanato con d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 (modificato dall'art. 3, comma 1, del d.P.R. 5 luglio 1989, n. 280) - nella parte in cui stabilisce, per la prevista convalida, da parte delle scuole universitarie dirette a fini speciali per assistenti sociali, dei titoli degli aspiranti all'abilitazione professionale non in possesso del diploma rilasciato dalle medesime scuole, un termine perentorio (di tre anni, successivamente prorogato di un anno) - precluderebbe ingiustamente agli aspiranti assistenti sociali in possesso di titoli convalidati oltre il termine, l'iscrizione nell'albo professionale. Nel disporre in via transitoria che l'iscrizione all'albo professionale "e' consentita a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione ai sensi del d.p.R. n. 14 del 1987, come modificato dal d.P.R. n. 280 del 1989", l'impugnato art. 5 della legge n. 84 del 1983 non opera infatti un rinvio recettizio idoneo a far proprio, con efficacia novatrice della fonte, il contenuto normativo di ogni singola disposizione dei richiamati decreti, e pertanto non si possono imputare ad esso le distorsioni derivanti dalla disciplina del procedimento di convalida contenuta nel richiamato regolamento. Con la conseguenza che tale disciplina, priva di forza di legge, resta interamente soggetta al controllo di legittimita' del giudice comune - ordinario o amministrativo - e non puo' formare oggetto di sindacato da parte della Corte costituzionale. - Per altre pronunce di inammissibilita' o di manifesta inammissibilita', per analoghi motivi, v. 'ex plurimis', S. n. 199/1993, nonche' O. nn. 484/1993, 311/1993 e 121/1988. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte

legge  18/02/1989  n. 56  art. 35