Ordinanza 439/1997 (ECLI:IT:COST:1997:439)
Massima numero 23641
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
16/12/1997; Decisione del
16/12/1997
Deposito del 23/12/1997; Pubblicazione in G. U. 31/12/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 439/97. SANITA' PUBBLICA - AZIENDE OSPEDALIERE - DIVIETO PER LE STESSE DI STABILIRE RAPPORTI DI PRESTAZIONE D'OPERA PER UN TEMPO SUPERIORE A TRE MESI - SERVIZIO DI INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA - DIFFICOLTA' NELL'ESPLETAMENTO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 32, PRIMO COMMA, E 97, PRIMO COMMA, COST. - INNOVAZIONE LEGISLATIVA - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
ORD. 439/97. SANITA' PUBBLICA - AZIENDE OSPEDALIERE - DIVIETO PER LE STESSE DI STABILIRE RAPPORTI DI PRESTAZIONE D'OPERA PER UN TEMPO SUPERIORE A TRE MESI - SERVIZIO DI INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA - DIFFICOLTA' NELL'ESPLETAMENTO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 32, PRIMO COMMA, E 97, PRIMO COMMA, COST. - INNOVAZIONE LEGISLATIVA - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente, perche' esamini nuovamente i termini della rilevanza della questione deferita, alla stregua del mutamento del quadro normativo di riferimento (Nella specie, successivamente alla proposizione della questione di legittimita' costituzionale, e' entrata in vigore la legge 23 dicembre 1996, n. 662 - recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" -, il cui art. 1, da un lato, al comma 45, ha introdotto per le pubbliche amministrazioni il divieto della assunzione di personale anche a tempo determinato, dall'altro, al comma 46, ha dispensato da tale divieto, fra gli altri, gli enti del Servizio sanitario nazionale. Pertanto, il giudice 'a quo' deve valutare se l'innovazione legislativa abbia inciso sul quadro normativo cui egli riferisce la questione di costituzionalita', in particolare sul termine di tre mesi gia' stabilito dalla disposizione impugnata quale limite della durata tanto per le assunzioni a tempo determinato, effettuate dagli enti del Servizio sanitario nazionale, quanto per le prestazioni di lavoro autonomo svolte a favore degli enti predetti; ed altresi' se la modifica abbia innovato i modelli organizzativi di cui dispongono gli enti ospedalieri per la gestione del servizio di interruzione della gravidanza, posto che la deferita questione di costituzionalita' e' fondata precipuamente sulla considerazione che la disposizione impugnata si inserisce in un quadro normativo privo di efficaci strumenti organizzativi, alternativi ai rapporti convenzionali di specie, con cui far fronte alle esigenze di tale servizio, per le peculiari condizioni di fatto nelle quali egli constata che il servizio possa venire a svolgersi). red.: G. Leo
Restituzione degli atti al giudice rimettente, perche' esamini nuovamente i termini della rilevanza della questione deferita, alla stregua del mutamento del quadro normativo di riferimento (Nella specie, successivamente alla proposizione della questione di legittimita' costituzionale, e' entrata in vigore la legge 23 dicembre 1996, n. 662 - recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" -, il cui art. 1, da un lato, al comma 45, ha introdotto per le pubbliche amministrazioni il divieto della assunzione di personale anche a tempo determinato, dall'altro, al comma 46, ha dispensato da tale divieto, fra gli altri, gli enti del Servizio sanitario nazionale. Pertanto, il giudice 'a quo' deve valutare se l'innovazione legislativa abbia inciso sul quadro normativo cui egli riferisce la questione di costituzionalita', in particolare sul termine di tre mesi gia' stabilito dalla disposizione impugnata quale limite della durata tanto per le assunzioni a tempo determinato, effettuate dagli enti del Servizio sanitario nazionale, quanto per le prestazioni di lavoro autonomo svolte a favore degli enti predetti; ed altresi' se la modifica abbia innovato i modelli organizzativi di cui dispongono gli enti ospedalieri per la gestione del servizio di interruzione della gravidanza, posto che la deferita questione di costituzionalita' e' fondata precipuamente sulla considerazione che la disposizione impugnata si inserisce in un quadro normativo privo di efficaci strumenti organizzativi, alternativi ai rapporti convenzionali di specie, con cui far fronte alle esigenze di tale servizio, per le peculiari condizioni di fatto nelle quali egli constata che il servizio possa venire a svolgersi). red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 32
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte