Ordinanza 440/1997 (ECLI:IT:COST:1997:440)
Massima numero 23655
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  16/12/1997;  Decisione del  16/12/1997
Deposito del 23/12/1997; Pubblicazione in G. U. 31/12/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 440/97. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - SOSTITUZIONE - ISTANZA PROPOSTA NELLA FASE DEGLI ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - SOSPENSIONE DELLA DECISIONE SINO AL TERMINE DELLA ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, COMMA SECONDO, E 111 COST. - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, poiche' il rimettente non prende in alcuna considerazione la disposizione dell'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 332 - che ha introdotto nell'art. 299 cod. proc. pen. il comma 3-'ter', a norma del quale, il giudice, <> e, se <> - e le sue <> sulla fattispecie processuale in esame. Peraltro, le soluzioni volte a definire il potere del giudice di acquisire conoscenze nei procedimenti incidentali 'de libertate', in quanto finalizzate ad assicurare l'adozione di provvedimenti che motivatamente incidano sulla liberta' personale, comportano scelte non costituzionalmente vincolate e, quindi, riservate alla discrezionalita' del legislatore; ed infatti, accanto alle soluzioni prospettate nel provvedimento di rinvio, altre possono essere individuate in via interpretativa (v. ordinanza n. 200 del 1991) ed altre ancora potrebbero essere prefigurate 'de iure condendo' (v. sentenza n. 51 del 1997). red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte