Ordinanza 441/1997 (ECLI:IT:COST:1997:441)
Massima numero 23656
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  16/12/1997;  Decisione del  16/12/1997
Deposito del 23/12/1997; Pubblicazione in G. U. 31/12/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 441/97. ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI (IACP) - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - OBBLIGO DI STIPULARE L'ATTO PUBBLICO DI VENDITA DI UN IMMOBILE GIA' CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL 'DE CUIUS' - INADEMPIMENTO - TUTELABILITA' DEL DIRITTO DELL'ASSEGNATARIO - OMESSA INDICAZIONE ED ESPLICITAZIONE DEGLI ELEMENTI CHE FONDANO LA QUALIFICAZIONE DELL'AZIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, stante l'omessa indicazione ed esplicitazione degli elementi che fondano la qualificazione dell'azione con la quale e' tutelabile il diritto dell'assegnatario dell'alloggio economico-popolare, gia' locato con patto di futura vendita. Invero, la Corte non puo', in linea di principio, sostituirsi al giudice 'a quo' nella operazione, comunque indefettibile, di univoca sussunzione giuridica dei fatti con chiarezza dedotti dalle parti in causa, ne' puo' dirimere dubbi, espliciti o impliciti, che egli nutra al riguardo, come si deduce dal testo del provvedimento di rinvio. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 42  co. 2

Costituzione  art. 116

legge costituzionale  art. 4

Altri parametri e norme interposte