Ordinanza 442/1997 (ECLI:IT:COST:1997:442)
Massima numero 23658
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  16/12/1997;  Decisione del  16/12/1997
Deposito del 23/12/1997; Pubblicazione in G. U. 31/12/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 442/97. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - CAMERA DEI DEPUTATI - DELIBERA DI INSINDACABILITA' DELLE DICHIARAZIONI DI CUI UN DEPUTATO E' STATO CHIAMATO A RISPONDERE IN GIUDIZIO CIVILE PER RISARCIMENTO DI DANNI- CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO PROPOSTO IN RELAZIONE A TALE DELIBERA, DAL GIUDICE ADITO - FASE DI DELIBAZIONE - AMMISSIBILITA' - FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO.

Testo
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Bergamo, con ordinanza 29 maggio 1997, nei confronti della Camera dei deputati in ordine alla deliberazione, adottata il 31 gennaio 1996, con la quale la Camera ha approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti per cui e' in corso un procedimento civile nei confronti del deputato Roberto Caldaroli riguardano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, comma primo, Cost., va dichiarato ammissibile, in sede di delibazione, ai sensi dell'art. 37, l. 11 marzo 1953, n. 87. Infatti, rilevato che, in considerazione del principio di tipicita' dei provvedimenti del giudice ed in conformita' alla costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la forma dell'ordinanza deve ritenersi idonea ad integrare il richiesto ricorso , deve riconoscersi, sotto il profilo soggettivo, che sia il Tribunale di Bergamo - in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere a cui appartiene, nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da esso nel caso esercitate - sia la Camera dei deputati - in quanto organo competente, a sua volta, al pari del Senato della Repubblica, a dichiarare definitivamente la volonta' del potere che rappresenta, in ordine all'applicabilita' dell'art. 68, comma primo, cost. - sono entrambi legittimati ad esser parti. Mentre, senza dubbio, sotto il profilo oggettivo, sussiste anche il requisito della "materia del conflitto" , posto che il Tribunale di Bergamo lamenta la menomazione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per erronea valutazione dei presupposti, del potere spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare interessato. - V. O. nn. 325/1997, 251/1997, 339/1996, 68/1993, 229/1975, 228/1975, 132/1997, 269/1996 e 6/1996, nonche' S. nn. 375/1997, 265/1997, 379/1996, 231/1975, 129/1996, 443/1993 e 1150/1988. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37