Sentenza 443/1997 (ECLI:IT:COST:1997:443)
Massima numero 23698
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  16/12/1997;  Decisione del  16/12/1997
Deposito del 30/12/1997; Pubblicazione in G. U. 07/01/1998
Massime associate alla pronuncia:  23699  23700


Titolo
SENT. 443/97 A. ALIMENTI E BEVANDE (IGIENE E COMMERCIO) - PRODUZIONE INDUSTRIALE DI PASTE ALIMENTARI SECCHE - OBBLIGO PER I PRODUTTORI ITALIANI DI UTILIZZARE SOLO GLI INGREDIENTI AUTORIZZATI - PRODOTTI DENOMINATI <> E <> - PRODUZIONE DI PASTA CON IMPIEGO DI UOVA - PRESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI FABBRICAZIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 41, PRIMO COMMA, COST. - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41, primo comma, Cost. - dell'art. 28 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (<>), per difetto di rilevanza, poiche' tale disposizione si limita a prescrivere le caratteristiche di fabbricazione dei prodotti denominati <> e <>, mentre nei giudizi 'a quibus' non si pone un problema di denominazione dei prodotti ai quali si riferiscono gli illeciti amministrativi oggetto di contestazione, ma solo di presenza, in quei prodotti, di ingredienti diversi da quelli autorizzati con decreto del Ministro della sanita' ai sensi dell'art. 30 della medesima legge. E' altresi' inammissibile la questione relativa all'art. 31 della legge n. 580 del 1967, in quanto tale disposizione ha ad oggetto la produzione di pasta con impiego di uova e ne prescrive le caratteristiche, mentre la possibilita' di utilizzare anche nella fabbricazione delle paste all'uovo ingredienti diversi risulta disciplinata e sottoposta a limitazioni dal precedente articolo 30. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41  co. 1

Altri parametri e norme interposte