Sentenza 443/1997 (ECLI:IT:COST:1997:443)
Massima numero 23699
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  16/12/1997;  Decisione del  16/12/1997
Deposito del 30/12/1997; Pubblicazione in G. U. 07/01/1998
Massime associate alla pronuncia:  23698  23700


Titolo
SENT. 443/97 B. ALIMENTI E BEVANDE (IGIENE E COMMERCIO) - PRODUZIONE INDUSTRIALE DI PASTE ALIMENTARI SECCHE - OBBLIGO PER I PRODUTTORI ITALIANI DI UTILIZZARE SOLO GLI INGREDIENTI AUTORIZZATI - DIVIETO DI VENDERE O DI DETENERE PER LA VENDITA PASTA AVENTE CARATTERISTICHE DIVERSE DA QUELLE STABILITE NELLA STESSA LEGGE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 41, PRIMO COMMA, COST. - MANCANZA DI RILIEVO AUTONOMO DELLA NORMA DENUNCIATA - ASSORBIMENTO DELLE CENSURE PROPOSTE IN QUELLE CONCERNENTI L'ART. 30 DELLA LEGGE N. 580 DEL 1967 - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41, primo comma, Cost. - dell'art. 36 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (<>), in quanto la predetta norma, prevedendo il divieto di vendere o di detenere per la vendita pasta avente caratteristiche diverse da quelle stabilite nella stessa legge, non assume, per la parte che rileva nel presente giudizio (in cui si tratta di una fattispecie di impiego di ingredienti diversi da quelli autorizzati), un rilievo autonomo, discendendo il suo contenuto prescrittivo da quello di altre disposizioni, tra le quali l'art. 30. Pertanto, le censure che investono l'art. 36 devono ritenersi assorbite in quelle concernenti l'art. 30 ed in questo senso devono essere ritenute prive di fondamento. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41  co. 1

Altri parametri e norme interposte