Sentenza 444/1997 (ECLI:IT:COST:1997:444)
Massima numero 23736
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente VASSALLI - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
16/12/1997; Decisione del
16/12/1997
Deposito del 30/12/1997; Pubblicazione in G. U. 07/01/1998
Titolo
SENT. 444/97 A. SANITA' PUBBLICA - REGIONE SICILIANA - ASSUNZIONE PRESSO IL POLICLINICO DI PALERMO, PREVISTA DA LEGGE REGIONALE, DI OTTANTOTTO UNITA' DI PERSONALE SOCIO-SANITARIO E DI VENTUNO UNITA' DI PERSONALE CON QUALIFICA DI AUTISTA DI AMBULANZE - OMISSIONE, LAMENTATA IN RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO E CONFERMATA DA RELAZIONE DELLA DIVISIONE SANITARIA, DELLA PREVIA VERIFICA DEI CARICHI DI LAVORO E DELLA RIDETERMINAZIONE DELLE PIANTE ORGANICHE, RICHIESTE, NELL'IPOTESI DI AMPLIAMENTI DI ORGANICI, DAI PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE STATALE DI RIFORMA E DAL CANONE GENERALE DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONSEGUENTE RICONOSCIUTA VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA DELLA REGIONE IN MATERIA DI IMPIEGO SANITARIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ALTRA CENSURA.
SENT. 444/97 A. SANITA' PUBBLICA - REGIONE SICILIANA - ASSUNZIONE PRESSO IL POLICLINICO DI PALERMO, PREVISTA DA LEGGE REGIONALE, DI OTTANTOTTO UNITA' DI PERSONALE SOCIO-SANITARIO E DI VENTUNO UNITA' DI PERSONALE CON QUALIFICA DI AUTISTA DI AMBULANZE - OMISSIONE, LAMENTATA IN RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO E CONFERMATA DA RELAZIONE DELLA DIVISIONE SANITARIA, DELLA PREVIA VERIFICA DEI CARICHI DI LAVORO E DELLA RIDETERMINAZIONE DELLE PIANTE ORGANICHE, RICHIESTE, NELL'IPOTESI DI AMPLIAMENTI DI ORGANICI, DAI PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE STATALE DI RIFORMA E DAL CANONE GENERALE DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONSEGUENTE RICONOSCIUTA VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA DELLA REGIONE IN MATERIA DI IMPIEGO SANITARIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ALTRA CENSURA.
Testo
Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996, che al fine di far fronte alle esigenze di funzionalita' del Policlinico di Palermo prevedono l'assunzione di ottantotto unita' di personale ausiliario socio-sanitario e di ventuno unita' di personale con qualifica di autista di ambulanze, e il loro inserimento nei ruoli del Servizio sanitario regionale. Col consentire tali assunzioni in mancanza - come confermato dalla relazione della Divisione sanitaria del Policlinico, le cui valutazioni sono state fatte proprie dal Rettore dell'Universita' di Palermo con nota indirizzata all'Assessore alla sanita' il 30 novembre 1996 - della previa verifica dei carichi di lavoro e della conseguente rideterminazione delle piante organiche, le suddette norme si pongono infatti in contrasto con i principi della legislazione statale di riforma stabiliti dagli artt. 2, lett. r), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, 6 della legge 30 dicembre 1992, n. 502, e 22, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al rispetto dei quali la Regione siciliana, nell'esercizio della sua competenza in materia di impiego sanitario, e' vincolata a mente dell'art. 17 dello Statuto speciale e dallo stesso canone generale di buon andamento dell'amministrazione che, specie quando la legge regionale assuma il carattere di misura organizzativa e provvedimentale - come indubbiamente avviene nelle ipotesi di ampliamento degli organici - esige di acquisire, attraverso adeguata istruttoria, gli elementi di conoscenza necessari al provvedere. Resta di conseguenza assorbita l'ulteriore censura, di mancanza di copertura finanziaria del provvedimento, avanzata dal Commissario dello Stato nei confronti del medesimo art. 1, comma 3, e dell'art. 2 della legge regionale. - Cfr. S. nn. 191/1997, 153/1997, 59/1997 e 205/1996. red.: S. Pomodoro
Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996, che al fine di far fronte alle esigenze di funzionalita' del Policlinico di Palermo prevedono l'assunzione di ottantotto unita' di personale ausiliario socio-sanitario e di ventuno unita' di personale con qualifica di autista di ambulanze, e il loro inserimento nei ruoli del Servizio sanitario regionale. Col consentire tali assunzioni in mancanza - come confermato dalla relazione della Divisione sanitaria del Policlinico, le cui valutazioni sono state fatte proprie dal Rettore dell'Universita' di Palermo con nota indirizzata all'Assessore alla sanita' il 30 novembre 1996 - della previa verifica dei carichi di lavoro e della conseguente rideterminazione delle piante organiche, le suddette norme si pongono infatti in contrasto con i principi della legislazione statale di riforma stabiliti dagli artt. 2, lett. r), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, 6 della legge 30 dicembre 1992, n. 502, e 22, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al rispetto dei quali la Regione siciliana, nell'esercizio della sua competenza in materia di impiego sanitario, e' vincolata a mente dell'art. 17 dello Statuto speciale e dallo stesso canone generale di buon andamento dell'amministrazione che, specie quando la legge regionale assuma il carattere di misura organizzativa e provvedimentale - come indubbiamente avviene nelle ipotesi di ampliamento degli organici - esige di acquisire, attraverso adeguata istruttoria, gli elementi di conoscenza necessari al provvedere. Resta di conseguenza assorbita l'ulteriore censura, di mancanza di copertura finanziaria del provvedimento, avanzata dal Commissario dello Stato nei confronti del medesimo art. 1, comma 3, e dell'art. 2 della legge regionale. - Cfr. S. nn. 191/1997, 153/1997, 59/1997 e 205/1996. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 17
statuto regione Sicilia
art. 17
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte
legge 23/10/1992
n. 421
art. 2 lett. r)
legge 30/12/1992
n. 502
art. 6
legge 23/12/1994
n. 724
art. 22
co. 6