Sentenza 444/1997 (ECLI:IT:COST:1997:444)
Massima numero 23737
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente VASSALLI - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
16/12/1997; Decisione del
16/12/1997
Deposito del 30/12/1997; Pubblicazione in G. U. 07/01/1998
Titolo
SENT. 444/97 B. SANITA' PUBBLICA - REGIONE SICILIANA - IMMISSIONE, CON LEGGE REGIONALE, NEI RUOLI DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE, IN BASE A CONCORSO RISERVATO, DI PERSONALE SUPPLENTE, CON MANSIONI DI CARATTERE ELEMENTARE, ASSUNTO AI SENSI DI NORME DI LEGGE REGIONALE DEL DICEMBRE DEL 1983 - LAMENTATA VIOLAZIONE, IN RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO, DEL PRINCIPIO DELLA INTANGIBILITA' DEI GIUDICATI DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DELLE NORME, DELLA COSTITUZIONE E DELLE LEGGI STATALI, DA OSSERVARSI RIGUARDO ALLA IMMISSIONE DI PERSONALE NELL'AMMINISTRAZIONE SANITARIA - INSUSSISTENZA - PRESUPPOSTI E FINI GIUSTIFICATIVI DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 444/97 B. SANITA' PUBBLICA - REGIONE SICILIANA - IMMISSIONE, CON LEGGE REGIONALE, NEI RUOLI DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE, IN BASE A CONCORSO RISERVATO, DI PERSONALE SUPPLENTE, CON MANSIONI DI CARATTERE ELEMENTARE, ASSUNTO AI SENSI DI NORME DI LEGGE REGIONALE DEL DICEMBRE DEL 1983 - LAMENTATA VIOLAZIONE, IN RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO, DEL PRINCIPIO DELLA INTANGIBILITA' DEI GIUDICATI DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DELLE NORME, DELLA COSTITUZIONE E DELLE LEGGI STATALI, DA OSSERVARSI RIGUARDO ALLA IMMISSIONE DI PERSONALE NELL'AMMINISTRAZIONE SANITARIA - INSUSSISTENZA - PRESUPPOSTI E FINI GIUSTIFICATIVI DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, con ricorso del Commissario dello Stato, in riferimento ai disposti dell'art. 136 Cost. (sul rispetto dovuto ai giudicati della Corte costituzionale) e degli artt. 3, 51 e 97 Cost., nonche' 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e 9 e 12 della legge 20 dicembre 1979, n. 761 (sui principi da osservarsi riguardo all'accesso di personale nei ruoli dell'amministrazione sanitaria), nei confronti dell'art. 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996, con il quale il legislatore regionale, al fine di consentire l'immissione definitiva nei ruoli, di dipendenti gia' assunti in qualita' di supplenti nelle Aziende Unita' sanitarie locali e nelle Aziende ospedaliere, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 121, con qualifiche per cui e' richiesto un titolo di studio non superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, ne dispone l'ammissione ad un concorso riservato, facendo riferimento alle norme derogatorie relative alle assunzioni negli enti locali contenute nell'art. 1, comma 15, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. E' infatti da escludersi che con la disposizione impugnata sia stata riprodotta quella -di contenuto sotto piu' aspetti diverso- dell'art. 8 della legge regionale, approvata il 1^ maggio 1991, dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 484 del 1991, e che con il richiamo alla citata norma della legge n. 549 del 1995 si sia voluto estendere indebitamente l'ambito della disciplina statale, giacche' con esso si e' solo inteso stabilire i presupposti e le modalita' dell'assunzione, in base all'autonoma scelta della legge regionale di offrire a chi a suo tempo non aveva potuto iscriversi nelle liste di collocamento in quanto in servizio in qualita' di supplente, una giusta opportunita'. Mentre, quanto alla previsione del concorso riservato, neppure questa, avuto anche riguardo al carattere elementare delle mansioni svolte dal suddetto personale, puo' dirsi nella specie incongrua o irragionevole. - Riguardo alla possibilita' di deroghe alla regola generale del pubblico concorso per l'immissione nei ruoli della pubblica amministrazione, salvo il limite del buon andamento e facendo ricorso a procedure congrue al fine da raggiungere, v. S. nn. 205/1996, 487/1991 e 81/1983. red.: S. Pomodoro
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, con ricorso del Commissario dello Stato, in riferimento ai disposti dell'art. 136 Cost. (sul rispetto dovuto ai giudicati della Corte costituzionale) e degli artt. 3, 51 e 97 Cost., nonche' 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e 9 e 12 della legge 20 dicembre 1979, n. 761 (sui principi da osservarsi riguardo all'accesso di personale nei ruoli dell'amministrazione sanitaria), nei confronti dell'art. 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996, con il quale il legislatore regionale, al fine di consentire l'immissione definitiva nei ruoli, di dipendenti gia' assunti in qualita' di supplenti nelle Aziende Unita' sanitarie locali e nelle Aziende ospedaliere, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 121, con qualifiche per cui e' richiesto un titolo di studio non superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, ne dispone l'ammissione ad un concorso riservato, facendo riferimento alle norme derogatorie relative alle assunzioni negli enti locali contenute nell'art. 1, comma 15, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. E' infatti da escludersi che con la disposizione impugnata sia stata riprodotta quella -di contenuto sotto piu' aspetti diverso- dell'art. 8 della legge regionale, approvata il 1^ maggio 1991, dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 484 del 1991, e che con il richiamo alla citata norma della legge n. 549 del 1995 si sia voluto estendere indebitamente l'ambito della disciplina statale, giacche' con esso si e' solo inteso stabilire i presupposti e le modalita' dell'assunzione, in base all'autonoma scelta della legge regionale di offrire a chi a suo tempo non aveva potuto iscriversi nelle liste di collocamento in quanto in servizio in qualita' di supplente, una giusta opportunita'. Mentre, quanto alla previsione del concorso riservato, neppure questa, avuto anche riguardo al carattere elementare delle mansioni svolte dal suddetto personale, puo' dirsi nella specie incongrua o irragionevole. - Riguardo alla possibilita' di deroghe alla regola generale del pubblico concorso per l'immissione nei ruoli della pubblica amministrazione, salvo il limite del buon andamento e facendo ricorso a procedure congrue al fine da raggiungere, v. S. nn. 205/1996, 487/1991 e 81/1983. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 136
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
legge 28/02/1987
n. 56
art. 16
legge 20/12/1979
n. 761
art. 9
legge 20/12/1979
n. 761
art. 12