Sentenza 445/1997 (ECLI:IT:COST:1997:445)
Massima numero 23621
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  16/12/1997;  Decisione del  16/12/1997
Deposito del 30/12/1997; Pubblicazione in G. U. 07/01/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 445/97. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - CONDANNATI PER DETERMINATI DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA - ISTANZA DI SEMILIBERTA' DA PARTE DI CONDANNATO, PER FATTI ANTERIORI AL DECRETO-LEGGE N. 306/1992, GIA' AMMESSO A FRUIRE DI PERMESSO PREMIO - NON CONCEDIBILITA' PER MANCANZA DEL REQUISITO DELLA COLLABORAZIONE, PUR IN ASSENZA DI COLLEGAMENTI ATTUALI CON LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - PRETESA IRRAGIONEVOLE INTERRUZIONE DEL PROGRAMMA DI RECUPERO DEL CONDANNATO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA' DELLA LEGGE PENALE - RIFERIMENTO ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 306/1993 E 504/1995 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., l'art. 4-bis, comma 1, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non prevede che il beneficio della semiliberta' possa essere concesso nei confronti dei condannati che, prima della data di entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 1992, n. 356, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalita' organizzata, in quanto - posto che, alla luce del principio della progressivita' trattamentale piu' volte affermato dalla Corte, soltanto postulando la piena coerenza della scelta normative di espungere dal panorama delle opportunita' rieducative istituti di fondamentale risalto, quale certamente e' la semiliberta', anche nei confronti di soggetti che (come nella specie) gia' si trovano da tempo in fase di espiazione all'atto di entrata in vigore della nuova e piu' rigorosa disciplina introdotta dal d.l. n. 306 del 1992, potrebbe ritenersi non compromesso il principio di uguaglianza e, al tempo stesso, non frustrata la funzione rieducativa della pena - e' proprio quella coerenza a risultare gravemente incrinata nelle ipotesi in cui il condannato avesse gia' maturato a quell'epoca positive esperienze, al punto da essere iscritto in un programma di trattamento fortemente caratterizzato da adesioni comportamentali, in se' sintomatiche di un percorso rieducativo difficilmente regredibile. - S. nn. 306/1993, 68/1995, 504/1995. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte