Sentenza 447/1997 (ECLI:IT:COST:1997:447)
Massima numero 23734
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  16/12/1997;  Decisione del  16/12/1997
Deposito del 30/12/1997; Pubblicazione in G. U. 07/01/1998
Massime associate alla pronuncia:  23735


Titolo
SENT. 447/97 A. APPALTO - REGIONE SICILIANA - GARE DI APPALTO - DIVIETO, IN DISPOSIZIONE DI LEGGE REGIONALE, A GARANZIA DELLA REGOLARITA' DELLE OPERAZIONI, DELL'INSERIMENTO, NEI BANDI, DI CLAUSOLE CHE POSSANO COMPORTARE IL RICONOSCIMENTO PREVENTIVO DEI PARTECIPANTI ANCHE NELLA FASE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA IN VIA INCIDENTALE IN RIFERIMENTO AI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA, PER LA RITENUTA INAPPLICABILITA', NELLA SPECIE, TRATTANDOSI DI UN APPALTO PER FORNITURA DI SERVIZI DI MODICA ENTITA', DELLA NORMATIVA CONTENENTE LA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - REIEZIONE.

Testo
In ordine alla questione di legittimita' costituzionale sollevata in via incidentale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, Cost., nei confronti dell'art. 34-bis, comma 5, della legge della Regione siciliana 29 aprile 1985, n. 21, introdotto dall'art. 48 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, nella parte in cui, nelle gare di appalto, a garanzia della regolarita' delle operazioni, vieta l'inserimento, nei bandi, di qualsiasi clausola che preveda modalita' che possano comportare il riconoscimento preventivo dei partecipanti anche nella fase di presentazione delle offerte, va respinta la eccezione di inammissibilita' per irrilevanza avanzata dall'Avvocatura dello Stato. Nel processo di provenienza, infatti, si discute della legittimita' della esclusione di una ditta da una gara di appalto - esclusione disposta da un'Amministrazione comunale in ritenuta conformita' alla impugnata disposizione della legge regionale - ne' quindi, a sostegno della eccezione, puo' aver peso l'argomento - peraltro gia' disatteso nella motivazione della ordinanza di rimessione - che nella specie, trattandosi di un appalto non di lavori pubblici, ma per fornitura di servizi per un valore di solo 18 milioni di lire, l'ente appaltante non avrebbe dovuto indire la gara ma limitarsi ad applicare le norme concernenti la propria attivita' contrattuale. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23