Sentenza 447/1997 (ECLI:IT:COST:1997:447)
Massima numero 23735
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  16/12/1997;  Decisione del  16/12/1997
Deposito del 30/12/1997; Pubblicazione in G. U. 07/01/1998
Massime associate alla pronuncia:  23734


Titolo
SENT. 447/97 B. APPALTO - REGIONE SICILIANA - GARE DI APPALTO - DIVIETO, IN DISPOSIZIONE DI LEGGE REGIONALE, AI FINI DI PREVENZIONE DI TURBATIVE, OLTRE CHE DI POSSIBILI INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITA', DELL'INSERIMENTO, NEI BANDI, DI CLAUSOLE CHE POSSANO COMPORTARE IL RICONOSCIMENTO PREVENTIVO DEI PARTECIPANTI ANCHE NELLA FASE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE - LAMENTATA PREGIUDIZIEVOLE INCIDENZA SULL'INTERESSE PUBBLICO ALLA EFFETTIVITA' DEL CONCORSO, IN CONTRASTO CON I PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - QUESTIONE SOLLEVATA SUL NON CONDIVISIBILE PRESUPPOSTO CHE LA NORMA IMPUGNATA IMPONGA CHE LE PERSONE DEGLI OFFERENTI RIMANGANO SEGRETE ANCHE PER I FUNZIONARI DELL'ENTE CHE HA INDETTO LA GARA - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in via incidentale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, Cost., nei confronti dell'art. 34-bis, comma 5, della legge della Regione siciliana 29 aprile 1985, n. 21, introdotto dall'art. 48 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, nella parte in cui, riguardo alle gare di appalto, a fini di prevenzione, fra l'altro, contro l'infiltrazione e l'influenza, anche in questo settore, della criminalita' organizzata, vieta l'inserimento, nei bandi, di qualsiasi clausola che preveda modalita' che possano comportare il riconoscimento preventivo dei partecipanti, anche nella fase di presentazione delle offerte. Invero, se la interpretazione della disposizione impugnata proposta dal giudice 'a quo' - secondo la quale la persona dell'offerente dovrebbe rimanere segreta anche per i funzionari dell'amministrazione che ha indetto la gara, incaricati della ricezione delle domande - fosse riconosciuta esatta, nessun dubbio potrebbe aversi - posti, da un lato, l'estrema difficolta' di partecipazione alla gara che assicurino in modo assoluto l'anonimato e, dall'altro, il diritto di ciascun concorrente di poter dimostrare l'avvenuta presentazione dell'offerta - circa la sussistenza del pregiudizio che ne deriverebbe per l'interesse pubblico che alla gara partecipi il maggior numero possibile di concorrenti e della conseguente incidenza, denunciata nella ordinanza di rimessione, sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Tale interpretazione, pero', va disattesa, dovendosi escludere, nel contesto della disciplina vigente, che l'intento, perseguito nel caso dal legislatore regionale, di rafforzare l'obbligo - gia' stabilito e severamente sanzionato da altra disposizione (art. 43-bis) della medesima legge, oltre che dall'art. 22 della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 - che incombe sull'ente appaltante e sui suoi impiegati, di non rivelare ad altri l'identita' dei partecipanti alle gare, possa ritenersi spinto al punto da precludere alla stessa amministrazione la conoscenza di tale identita'. - Riguardo ad altre norme, di leggi statali, prevedenti controlli in materia di appalti nell'ambito della legislazione antimafia, v. S. nn. 191/1994 e 281/1987. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte