Ordinamento giudiziario - In genere - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Misure, adottate con deliberazioni del Consiglio dei ministri e con ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile, connesse alla dichiarazione dello stato di emergenza incidenti sull'esercizio della funzione giurisdizionale civile e penale e sull'organizzazione e l'attività degli uffici giudiziari - Denunciata violazione dei principi sull'esercizio della funzione legislativa, del riparto di competenze in materia sanitaria tra Stato e Regioni e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione pubblica, nonché dell'esercizio della funzione giurisdizionale e dei principi dell'indipendenza del giudice e del giusto processo - Censura di normativa di rango non primario e difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 165001).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per censura di normativa di rango non primario e difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Lanciano in riferimento agli artt. 32, 76, 77, 97, secondo e terzo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111, primo e secondo comma, 117, terzo comma, 120 nonché all'art. 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 47 CDFUE, «e/o» all'art. 168 TFUE, in combinato disposto con l'art. 12, par. 1, lett. a), della decisione 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 e con gli artt. 12 e 43 del Regolamento sanitario internazionale - della delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, e dell'ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, nonché dell'art. 122 del d.l. n. 18 del 2020, come conv., e dell'art. 14, commi 1 e 4, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., nella parte in cui, con riferimento al periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 gennaio 2021, prescrivono misure connesse alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 incidenti sull'esercizio della funzione giurisdizionale civile e penale e sull'organizzazione e l'attività degli uffici giudiziari. Le censurate disposizioni, ai sensi dell'art. 134 Cost., non rientrano tra gli atti sottoponibili al sindacato di legittimità costituzionale, mentre le censurate disposizioni con forza di legge sono prive di qualsivoglia collegamento con la decisione della controversia demandata al giudice a quo, il quale, peraltro, neppure argomenta in proposito.