Sentenza 448/1997 (ECLI:IT:COST:1997:448)
Massima numero 23613
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  16/12/1997;  Decisione del  16/12/1997
Deposito del 30/12/1997; Pubblicazione in G. U. 07/01/1998
Massime associate alla pronuncia:  23612  23614


Titolo
SENT. 448/97 B. AMBIENTE (TUTELA DELL') - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE A FINI FAUNISTICO-VENATORI - NORME DI LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE LIGURIA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA IN RIFERIMENTO FORMALE ALL'ART. 97, PRIMO COMMA, COST., MA SOSTANZIALE AL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA, PER RITENUTA INCLUSIONE NELLA PERCENTUALE DI TERRITORIO DESTINATO ALLA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA DI AREE NON IDONEE A TALE FUNZIONE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER PRETESA IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE RISPETTO ALLE NORME DELLA LEGGE STATALE IN QUANTO NOVATE DALLA LEGGE REGIONALE E PERCIO' INAPPLICABILI NEL GIUDIZIO 'A QUO' - REIEZIONE.

Testo
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale sollevata, in materia di caccia e protezione della fauna selvatica, per violazione del principio di ragionevolezza (anche se evocato con richiamo, formalmente improprio, all'art. 97, primo comma, Cost.) nei confronti dell'art. 10, comma 3, della legge quadro statale 11 febbraio 1992, n. 157, e dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge Regione Liguria 1 luglio 1994, n. 29, nella parte in cui, nella pianificazione delle zone agro-silvo-pastorali da essi predisposta, comprendono, nel territorio destinato alla protezione della fauna selvatica, aree non idonee a tale funzione, va respinta la eccezione di inammissibilita' avanzata in base al rilievo che con la legge regionale si sarebbe operata una sostanziale riproduzione del contenuto della legge statale, comportante una novazione della fonte, con conseguente inapplicabilita' delle norme della legge statale nel giudizio 'a quo', ed irrilevanza, rispetto ad esse, del promosso incidente. La disciplina dell'art. 3 della legge della Regione Liguria - emanata nell'esercizio della competenza legislativa concorrente riconosciuta in materia alla stessa ex art. 117 Cost., e art. 99, d.P.R. n. 616 del 1977 - non pone infatti fuori causa quella contenuta nell'art. 10 della legge statale, che detta i principi fondamentali in materia e si coordina con la medesima, risultando entrambe, di conseguenza, applicabili nel processo di provenienza, ed entrambe oggetto del giudizio di costituzionalita'. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte