Sentenza 448/1997 (ECLI:IT:COST:1997:448)
Massima numero 23614
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
16/12/1997; Decisione del
16/12/1997
Deposito del 30/12/1997; Pubblicazione in G. U. 07/01/1998
Titolo
SENT. 448/97 C. AMBIENTE (TUTELA DELL') - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE A FINI FAUNISTICO-VENATORI - NORME DI LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE LIGURIA - LAMENTATA INCLUSIONE NEL TERRITORIO DESTINATO ALLA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA DI AREE NON IDONEE A TALE FUNZIONE - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA (ANCHE SE DEDOTTA CON FORMALE RIFERIMENTO ALL'ART. 97, PRIMO COMMA, COST.) - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 448/97 C. AMBIENTE (TUTELA DELL') - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE A FINI FAUNISTICO-VENATORI - NORME DI LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE LIGURIA - LAMENTATA INCLUSIONE NEL TERRITORIO DESTINATO ALLA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA DI AREE NON IDONEE A TALE FUNZIONE - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA (ANCHE SE DEDOTTA CON FORMALE RIFERIMENTO ALL'ART. 97, PRIMO COMMA, COST.) - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in materia di caccia e protezione della fauna selvatica, nei confronti dell'art. 10, comma 3, della legge quadro statale 11 febbraio 1992, n. 157, e dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria 1 luglio 1994, n. 29, impugnati - nella parte in cui comprendono nella percentuale del territorio destinata a protezione della fauna selvatica le aree in cui sia comunque vietata l'attivita' venatoria, anche per effetto di altre leggi o disposizioni, purche' le aree stesse siano definibili come agro-silvo-pastorali - per violazione del principio di ragionevolezza (dedotta peraltro dal giudice 'a quo' con riferimento non del tutto appropriato all'art. 97, primo comma, Cost.) in quanto, in base ad essi, finirebbero incluse nella zona destinata alla protezione della fauna anche aree non idonee a tale funzione. La disciplina in cui le contestate disposizioni si inseriscono appare infatti volta, nel suo insieme, ad orientare finalisticamente la pubblica amministrazione nella elaborazione di piani faunistico-venatori, mirando all'individuazione, secondo criteri sufficientemente elastici, di spazi a destinazione differenziata nell'ambito di un complessivo bilanciamento di interessi, nel quale trovano considerazione, accanto alle esigenze di protezione della fauna, quelle venatorie e quelle, altresi', degli agricoltori, cosicche' il richiesto giudizio di coerenza e ragionevolezza puo' effettuarsi solo in riferimento alla definizione generale di protezione accolta dal comma 4 dell'art. 10 della legge n. 157 - secondo il quale la protezione consiste essenzialmente nel "divieto di abbattimento a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, e la riproduzione e la cura della prole" - e di altre varie disposizioni dello stesso articolo, che confermano che non necessariamente tutto il territorio destinato alla tutela faunistica deve rivestire le caratteristiche proprie delle "oasi di protezione", come definite a loro volta nel comma 8. Pertanto - considerato anche che, nell'eventualita' che i piani predisposti in concreto dalle autorita' competenti, non rispondano, in ragione delle tipologie di aree in essi inclusi, agli obiettivi di protezione individuati dalla citata normativa, vi si potra' porre rimedio ricorrendo al sindacato di legittimita' del giudice amministrativo - i dubbi prospettati in ordine alla idoneita' delle norme censurate a realizzare una adeguata tutela dei coinvolti interessi pubblici non hanno piu' ragion d'essere. - Sulla caccia come mezzo di regolazione e riequilibrio della fauna selvatica, v. S. n. 63/1990. red.: S. Pomodoro
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in materia di caccia e protezione della fauna selvatica, nei confronti dell'art. 10, comma 3, della legge quadro statale 11 febbraio 1992, n. 157, e dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria 1 luglio 1994, n. 29, impugnati - nella parte in cui comprendono nella percentuale del territorio destinata a protezione della fauna selvatica le aree in cui sia comunque vietata l'attivita' venatoria, anche per effetto di altre leggi o disposizioni, purche' le aree stesse siano definibili come agro-silvo-pastorali - per violazione del principio di ragionevolezza (dedotta peraltro dal giudice 'a quo' con riferimento non del tutto appropriato all'art. 97, primo comma, Cost.) in quanto, in base ad essi, finirebbero incluse nella zona destinata alla protezione della fauna anche aree non idonee a tale funzione. La disciplina in cui le contestate disposizioni si inseriscono appare infatti volta, nel suo insieme, ad orientare finalisticamente la pubblica amministrazione nella elaborazione di piani faunistico-venatori, mirando all'individuazione, secondo criteri sufficientemente elastici, di spazi a destinazione differenziata nell'ambito di un complessivo bilanciamento di interessi, nel quale trovano considerazione, accanto alle esigenze di protezione della fauna, quelle venatorie e quelle, altresi', degli agricoltori, cosicche' il richiesto giudizio di coerenza e ragionevolezza puo' effettuarsi solo in riferimento alla definizione generale di protezione accolta dal comma 4 dell'art. 10 della legge n. 157 - secondo il quale la protezione consiste essenzialmente nel "divieto di abbattimento a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, e la riproduzione e la cura della prole" - e di altre varie disposizioni dello stesso articolo, che confermano che non necessariamente tutto il territorio destinato alla tutela faunistica deve rivestire le caratteristiche proprie delle "oasi di protezione", come definite a loro volta nel comma 8. Pertanto - considerato anche che, nell'eventualita' che i piani predisposti in concreto dalle autorita' competenti, non rispondano, in ragione delle tipologie di aree in essi inclusi, agli obiettivi di protezione individuati dalla citata normativa, vi si potra' porre rimedio ricorrendo al sindacato di legittimita' del giudice amministrativo - i dubbi prospettati in ordine alla idoneita' delle norme censurate a realizzare una adeguata tutela dei coinvolti interessi pubblici non hanno piu' ragion d'essere. - Sulla caccia come mezzo di regolazione e riequilibrio della fauna selvatica, v. S. n. 63/1990. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte