Sentenza 449/1997 (ECLI:IT:COST:1997:449)
Massima numero 23653
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente VASSALLI - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
16/12/1997; Decisione del
16/12/1997
Deposito del 30/12/1997; Pubblicazione in G. U. 07/01/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 449/97. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - PROCEDIMENTO - FASE SUCCESSIVA ALLA ORDINANZA DELIBATIVA DI AMMISSIBILITA' - DEPOSITO DEL RICORSO CON LA PROVA DELLE AVVENUTE NOTIFICAZIONI DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO - IMPROCEDIBILITA' - AFFIDAMENTO DEL RICORSO ALL'UFFICIO POSTALE ENTRO IL TERMINE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.
SENT. 449/97. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - PROCEDIMENTO - FASE SUCCESSIVA ALLA ORDINANZA DELIBATIVA DI AMMISSIBILITA' - DEPOSITO DEL RICORSO CON LA PROVA DELLE AVVENUTE NOTIFICAZIONI DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO - IMPROCEDIBILITA' - AFFIDAMENTO DEL RICORSO ALL'UFFICIO POSTALE ENTRO IL TERMINE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.
Testo
E' improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, dichiarato ammissibile nella fase preliminare, ma che non sia stato ritualmente proseguito con il deposito presso la cancelleria della Corte, nei termini previsti, del ricorso e dell'ordinanza che ne ha dichiarato l'ammissibilita', tempestivamente notificati. Perche' possa aprirsi la seconda fase del procedimento (successiva alla delibazione preliminare e sommaria dell'ammissibilita' del ricorso), destinata al definitivo giudizio sulla ammissibilita' del conflitto e alla decisione nel merito, il ricorrente ha infatti l'onere di provvedere alla notificazione del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilita' agli organi interessati ed al deposito presso la cancelleria della Corte entro venti giorni dall'ultima notificazione (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). Si tratta, nell'attuale regolamentazione, di un adempimento necessario, che deve essere compiuto nel termine previsto, giacche' nello stesso termine di venti giorni deve aver luogo la costituzione delle parti e dallo stesso termine decorre la intera catena di ulteriori termini previsti per la prosecuzione del giudizio. Ne' puo' considerarsi equivalente al tempestivo deposito l'affidamento nel termine dell'atto al servizio postale, in mancanza di una regola generale o speciale, da applicare a questo procedimento, in tal senso. (Nella specie e' stato dichiarato improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Milano nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata dall'Assemblea parlamentare con la quale era stata dichiarata l'insindacabilita' ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. delle frasi pronunciate da un parlamentare nel corso della campagna elettorale per l'elezione del sindaco di Milano, perche', dopo che la prima fase del conflitto si era chiusa con l'ordinanza n. 339 del 1996, il ricorrente aveva provveduto ad inviare a mezzo del servizio postale il ricorso, con la prova della notificazione eseguita, per il deposito nella cancelleria, alla quale era pero' pervenuto il giorno successivo alla scadenza del termine previsto). red.: S. Pomodoro
E' improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, dichiarato ammissibile nella fase preliminare, ma che non sia stato ritualmente proseguito con il deposito presso la cancelleria della Corte, nei termini previsti, del ricorso e dell'ordinanza che ne ha dichiarato l'ammissibilita', tempestivamente notificati. Perche' possa aprirsi la seconda fase del procedimento (successiva alla delibazione preliminare e sommaria dell'ammissibilita' del ricorso), destinata al definitivo giudizio sulla ammissibilita' del conflitto e alla decisione nel merito, il ricorrente ha infatti l'onere di provvedere alla notificazione del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilita' agli organi interessati ed al deposito presso la cancelleria della Corte entro venti giorni dall'ultima notificazione (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). Si tratta, nell'attuale regolamentazione, di un adempimento necessario, che deve essere compiuto nel termine previsto, giacche' nello stesso termine di venti giorni deve aver luogo la costituzione delle parti e dallo stesso termine decorre la intera catena di ulteriori termini previsti per la prosecuzione del giudizio. Ne' puo' considerarsi equivalente al tempestivo deposito l'affidamento nel termine dell'atto al servizio postale, in mancanza di una regola generale o speciale, da applicare a questo procedimento, in tal senso. (Nella specie e' stato dichiarato improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Milano nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata dall'Assemblea parlamentare con la quale era stata dichiarata l'insindacabilita' ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. delle frasi pronunciate da un parlamentare nel corso della campagna elettorale per l'elezione del sindaco di Milano, perche', dopo che la prima fase del conflitto si era chiusa con l'ordinanza n. 339 del 1996, il ricorrente aveva provveduto ad inviare a mezzo del servizio postale il ricorso, con la prova della notificazione eseguita, per il deposito nella cancelleria, alla quale era pero' pervenuto il giorno successivo alla scadenza del termine previsto). red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 22
legge 11/03/1953
n. 87
art. 25
co. 2
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 26
co. 3
regio decreto 26/06/1924
n. 1054
art. 36 ultimo