Sentenza 451/1997 (ECLI:IT:COST:1997:451)
Massima numero 23622
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  16/12/1997;  Decisione del  16/12/1997
Deposito del 30/12/1997; Pubblicazione in G. U. 07/01/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 451/97. FILIAZIONE NATURALE - MINORI - ASSEGNO ALIMENTARE A CARICO DEL GENITORE NON AFFIDATARIO - DETERMINAZIONE - COMPETENZA - TRIBUNALE DEI MINORENNI - ESCLUSIONE - ATTRIBUZIONE AL GIUDICE ORDINARIO - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA MINORI A DANNO DEI FIGLI NATURALI - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 317-bis cod. civ. e 38 disp. att. cod. civ., nella parte in cui, assegnando al tribunale per i minorenni la competenza a statuire sull'esercizio della potesta' dei genitori di figli naturali, non attribuiscono a detto giudice unitamente alla competenza in materia di affidamento dei figli minori e di regolamentazione dei rapporti tra i predetti e il genitore non affidatario, anche la competenza a pronunciarsi, con provvedimento avente contenuto ad effetto di titolo esecutivo, sulle questioni relative all'obbligo dei genitori di mantenere la prole, con particolare riferimento alla determinazione di un assegno mensile a carico del genitore non affidatario, in quanto - posto che il legislatore, al quale va riconosciuta la piu' ampia discrezionalita' nella regolazione generale degli istituti processuali, e' in particolare arbitro di dettare regole di ripartizione della competenza fra i vari organi giurisdizionali, sempreche' le medesime non risultino manifestamente irragionevoli - nell'ipotesi in cui, sia pure in vista dell'assolvimento dei compiti genitoriali conseguenti all'esercizio esclusivo della potesta' sul figlio, la questione proposta sia di natura patrimoniale, in tal caso la lite tra i genitori e' lite fra soggetti maggiorenni, sia pure con effetti sugli interessi del minore, e per di piu' di contenuto economico, sicche' il tribunale ordinario deve ritenersi piu' adatto perche' dotato di specifica esperienza; ed in quanto, con riferimento al preteso deteriore trattamento dei figli naturali riconosciuti (tenuti a rivolgersi tramite il genitore affidatario, a due diverse autorita' giudiziarie, ed a subire conseguenti rallentamenti e difficolta') rispetto ai figli legittimi, e' lo stesso intervento dell'autorita' giudiziaria ad atteggiarsi in modo diverso nelle due differenti ipotesi, tenuto conto che, mentre in presenza di persone unite in matrimonio non e' possibile che il legame giuridico tra le stesse esistente venga reciso senza l'intervento del giudice (con la separazione prima, e col divorzio poi), la convivenza 'more uxorio' puo' interrompersi immediatamente sulla base della semplice decisione unilaterale di ciascuno dei conviventi. - S. nn. 135/1980, 193/1987, 308/1991, 429/1991, 295/1995, 23/1996 e 65/1996. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 30

Altri parametri e norme interposte