Sentenza 453/1997 (ECLI:IT:COST:1997:453)
Massima numero 23712
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
16/12/1997; Decisione del
16/12/1997
Deposito del 30/12/1997; Pubblicazione in G. U. 07/01/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 453/97. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELATI PERSONALI - REATI IN RAPPORTO DI CONNESSIONE QUALIFICATA - COMPUTO DEL TERMINE DI DURATA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - ERRONEITA' DELLA PREMESSA INTERPRETATIVA DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA.
SENT. 453/97. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELATI PERSONALI - REATI IN RAPPORTO DI CONNESSIONE QUALIFICATA - COMPUTO DEL TERMINE DI DURATA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - ERRONEITA' DELLA PREMESSA INTERPRETATIVA DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. - nella parte in cui prevede, in presenza di piu' ordinanze che dispongono la custodia cautelare per reati in rapporto di connessione qualificata, l'unificazione del relativo termine di durata per la fase del giudizio di primo grado, anche nell'ipotesi in cui il termine di fase sia unico, per essere stato il rinvio a giudizio disposto col medesimo provvedimento - in quanto <>, finendo per obliterare completamente le conseguenze che, invece, immediatamente scaturiscono sul piano cautelare dalla sentenza di proscioglimento. Invero, la perdita di efficacia del titolo custodiale che consegue, a norma dell'art. 300, comma 1, del codice di rito, alla pronuncia della sentenza di proscioglimento per un determinato reato non puo' non riflettersi sul computo dei termini di fase relativi agli altri reati che presentino con il primo il qualificato nesso di collegamento dal quale scaturisce l'operativita' della norma denunciata; sicche' ove per tali reati i termini di custodia cautelare siano stati non ragguagliati alla pena stabilita dalla legge per ciascuno di essi, ma commisurati alla imputazione piu' grave, il proscioglimento da tale imputazione e, dunque, il venir meno dei relativi effetti cautelari, automaticamente dissolve il nesso tra i reati evocato dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., proprio perche' si tratta di un nesso rilevante ai soli effetti del computo dei termini di durata delle misure e da raccordare, a norma dell'art. 303, comma 1, lettera b), dello stesso codice alla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado. - Cfr. S. n. 89/1996 red.: G. Leo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. - nella parte in cui prevede, in presenza di piu' ordinanze che dispongono la custodia cautelare per reati in rapporto di connessione qualificata, l'unificazione del relativo termine di durata per la fase del giudizio di primo grado, anche nell'ipotesi in cui il termine di fase sia unico, per essere stato il rinvio a giudizio disposto col medesimo provvedimento - in quanto <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte