Sentenza 454/1997 (ECLI:IT:COST:1997:454)
Massima numero 23703
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
16/12/1997; Decisione del
16/12/1997
Deposito del 30/12/1997; Pubblicazione in G. U. 07/01/1998
Massime associate alla pronuncia:
23705
Titolo
SENT. 454/97 A. ELEZIONI - TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AGLI ASSESSORI DEGLI ENTI LOCALI - DIVIETO DI CUMULO DELL'INDENNITA' DI CARICA DI ASSESSORE CON L'INDENNITA' PARLAMENTARE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 51, PRIMO COMMA, E 36, PRIMO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
SENT. 454/97 A. ELEZIONI - TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AGLI ASSESSORI DEGLI ENTI LOCALI - DIVIETO DI CUMULO DELL'INDENNITA' DI CARICA DI ASSESSORE CON L'INDENNITA' PARLAMENTARE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 51, PRIMO COMMA, E 36, PRIMO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 51, primo comma, e 36, primo comma, Cost. - dell'art. 14, secondo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (<>), il quale, nel disciplinare il trattamento economico spettante agli assessori degli enti locali, dispone che i parlamentari nazionali o europei nonche' i consiglieri regionali possano percepire solo le indennita' di presenza, e non quelle di carica, previste dalla legge medesima, in quanto - premesso che la Corte, gia' da tempo, ha affermato che il legislatore ha l'obbligo di porre in essere le condizioni indispensabili per consentire anche ai meno abbienti l'accesso alle cariche pubbliche e l'esercizio delle funzioni a queste connesse (v. sentenza n. 24 del 1968) - anche se l'istituto dell'indennita' si e' andato estendendo dal Parlamento alle Regioni ed altresi' alle Province ed ai Comuni (v. sentenza n. 193 del 1981), la compiuta disciplina delle implicazioni di ordine economico, connesse all'attivita' pubblica svolta, rimane nondimeno affidata, ferma restando la garanzia del posto di lavoro espressamente prevista dall'art. 51, terzo comma, Cost., alle scelte discrezionali del legislatore (v., tra le altre, le sentenze nn. 35 e 193 del 1981 e 52 del 1997). Inoltre, le indennita' considerate costituiscono un ristoro forfettario per le funzioni svolte, rimesso al legislatore sia nell'entita' sia nei limiti in cui puo' consentirsene il cumulo, come confermano quei precedenti della giurisprudenza costituzionale, che, a proposito dell'indennita' di carica, hanno escluso qualsiasi assimilazione alla retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego ed hanno, del pari, rilevato che l'indennita' percepita dai parlamentari ha sempre assunto, nei presupposti e nelle finalita', connotazioni distinte dalla predetta retribuzione (v. sentenza n. 289 del 1994). red.: G. Leo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 51, primo comma, e 36, primo comma, Cost. - dell'art. 14, secondo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (<
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 51
co. 1
Costituzione
art. 36
co. 1
Altri parametri e norme interposte