Sentenza 454/1997 (ECLI:IT:COST:1997:454)
Massima numero 23705
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  16/12/1997;  Decisione del  16/12/1997
Deposito del 30/12/1997; Pubblicazione in G. U. 07/01/1998
Massime associate alla pronuncia:  23703


Titolo
SENT. 454/97 B. ELEZIONI - TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AGLI ASSESSORI DEGLI ENTI LOCALI - DIVIETO DI COMULO DELL'INDENNITA' DI CARICA DI ASSESSORE CON L'INDENNITA' PARLAMENTARE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3, PRIMO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - dell'art. 14, secondo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (<>), il quale, nel disciplinare il trattamento economico spettante agli assessori degli enti locali, dispone che i parlamentari nazionali o europei nonche' i consiglieri regionali possano percepire solo le indennita' di presenza, e non quelle di carica, previste dalla legge medesima, in quanto - premesso che <> - alla stregua di un siffatto criterio, la disposizione non puo' reputarsi illegittima, ove si consideri, da un canto, la discrezionalita' di cui gode il legislatore e, dall'altro, la funzione di semplice ristoro forfettario, e non di completa reintegrazione delle perdite economiche, delle indennita'. Pertanto, non appare arbitraria o irragionevole una disciplina che prescinde dalle situazioni in cui concretamente versano gli interessati, essendo altresi' difficile, se non addirittura irrealizzabile, l'accertamento della diversa entita' del pregiudizio economico che ciascun cittadino subisce a causa dell'assunzione di cariche pubbliche, in relazione alle peculiari fonti del suo reddito. - Cfr. S. n. 89/1996. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte