Sentenza 455/1997 (ECLI:IT:COST:1997:455)
Massima numero 23624
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
16/12/1997; Decisione del
16/12/1997
Deposito del 30/12/1997; Pubblicazione in G. U. 07/01/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 455/97. PROCESSO CIVILE - INTERVENTO ADESIVO DIPENDENTE - POTERE AUTONOMO DI IMPUGNAZIONE DELL'INTERVENTORE - INSUSSISTENZA, SECONDO L'INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE CONSOLIDATA - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRE ANALOGHE IPOTESI - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI AZIONE - INFONDATEZZA.
SENT. 455/97. PROCESSO CIVILE - INTERVENTO ADESIVO DIPENDENTE - POTERE AUTONOMO DI IMPUGNAZIONE DELL'INTERVENTORE - INSUSSISTENZA, SECONDO L'INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE CONSOLIDATA - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRE ANALOGHE IPOTESI - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI AZIONE - INFONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 105, comma 2, cod. proc. civ. - che, nella interpretazione consolidata della giurisprudenza, non riconosce all'interventore adesivo dipendente il potere di autonoma impugnazione della sentenza per la tutela del proprio interesse - in quanto, se la parte assume effettivamente la veste di interventore adesivo dipendente, scegliendo di partecipare al processo in posizione subordinata a quella dell'adiuvato e di espletare un'attivita' accessoria, essa non puo' dolersi del mancato riconoscimento dei poteri non esercitati dall'adiuvato, mentre, qualora la parte, pur dichiarando di intervenire adesivamente, deduca pero' una autonoma pretesa di diritto, non puo' non riconoscersi ad essa un potere di impugnazione, affatto indipendente da quello delle altri parti. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 105, comma 2, cod. proc. civ. - che, nella interpretazione consolidata della giurisprudenza, non riconosce all'interventore adesivo dipendente il potere di autonoma impugnazione della sentenza per la tutela del proprio interesse - in quanto, se la parte assume effettivamente la veste di interventore adesivo dipendente, scegliendo di partecipare al processo in posizione subordinata a quella dell'adiuvato e di espletare un'attivita' accessoria, essa non puo' dolersi del mancato riconoscimento dei poteri non esercitati dall'adiuvato, mentre, qualora la parte, pur dichiarando di intervenire adesivamente, deduca pero' una autonoma pretesa di diritto, non puo' non riconoscersi ad essa un potere di impugnazione, affatto indipendente da quello delle altri parti. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte