Ordinanza 456/1997 (ECLI:IT:COST:1997:456)
Massima numero 23944
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
16/12/1997; Decisione del
16/12/1997
Deposito del 30/12/1997; Pubblicazione in G. U. 07/01/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 456/97. REATO IN GENERE - VIOLAZIONI NELL'USO DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI VINI - IPOTESI DI PRODUZIONE, VENDITA O DISTRIBUZIONE PER IL CONSUMO, CON DENOMINAZIONE D'ORIGINE, DI VINI PRIVI DEI REQUISITI RICHIESTI PER L'USO DI TALE DENOMINAZIONE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - LAMENTATA ECCESSIVA AFFLITTIVITA' A FRONTE DELLE SANZIONI PREVISTE DALL'ART. 516 C.P. PER IDENTICI FATTI TIPICI LESIVI DEL MEDESIMO BENE GIURIDICO - DEDOTTA MANCATA PREVISIONE DI UNA IPOTESI DELITTUOSA ATTENUATA PER LE VIOLAZIONI DI MINORE RILIEVO - ASSERITA LESIONE DEI PRINCIPI DI OFFENSIVITA', DI RAGIONEVOLEZZA E DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 456/97. REATO IN GENERE - VIOLAZIONI NELL'USO DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI VINI - IPOTESI DI PRODUZIONE, VENDITA O DISTRIBUZIONE PER IL CONSUMO, CON DENOMINAZIONE D'ORIGINE, DI VINI PRIVI DEI REQUISITI RICHIESTI PER L'USO DI TALE DENOMINAZIONE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - LAMENTATA ECCESSIVA AFFLITTIVITA' A FRONTE DELLE SANZIONI PREVISTE DALL'ART. 516 C.P. PER IDENTICI FATTI TIPICI LESIVI DEL MEDESIMO BENE GIURIDICO - DEDOTTA MANCATA PREVISIONE DI UNA IPOTESI DELITTUOSA ATTENUATA PER LE VIOLAZIONI DI MINORE RILIEVO - ASSERITA LESIONE DEI PRINCIPI DI OFFENSIVITA', DI RAGIONEVOLEZZA E DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25 e 27, secondo comma, Cost., degli artt. 10 e 28 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni d'origine) che, rispettivamente, individuano il contenuto dei disciplinari di produzione per i vini a denominazione di origine controllata e sanzionano con la pena della reclusione fino ad un anno e della multa da lire tre milioni a lire diciotto milioni la produzione, la vendita o la distribuzione per il consumo di vini senza i requisiti richiesti per l'uso della denominazione. Invero la previsione di una sanzione penale per le violazioni delle prescrizioni dei disciplinari, prive secondo il giudice rimettente della significativita' minima necessaria a conferire al bene giuridico tutela penale, non appare affatto lesiva del principio di offensivita' in quanto posta a tutela del bene giuridico dell'affidamento del consumatore nella sussistenza di determinati requisiti di qualita' in un prodotto, ed in considerazione di tali garanzie di qualita' non e' irragionevole un trattamento sanzionatorio piu' severo di quello stabilito dall'art. 516 cod. pen. per la vendita come genuine di sostanze alimentari non genuine, ponendosi la normativa sulla denominazione dei vini in termini di specialita' rispetto a quella generale sulla vendita delle sostanze alimentari. Ne' la mancata previsione di una ipotesi attenuata per le violazioni di minor rilievo e' irragionevole esercizio della discrezionalita' del legislatore nella determinazione della pena, posto che la configurazione delle fattispecie criminose e la valutazione delle conseguenze penali appartengono alla politica legislativa con l'unico limite della manifesta irragionevolezza, da escludersi nel caso di specie potendo il giudice adeguare la pena, stabilita tra un minimo ed un massimo, all'effettivo disvalore della condotta. red.: M. Maiella
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25 e 27, secondo comma, Cost., degli artt. 10 e 28 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni d'origine) che, rispettivamente, individuano il contenuto dei disciplinari di produzione per i vini a denominazione di origine controllata e sanzionano con la pena della reclusione fino ad un anno e della multa da lire tre milioni a lire diciotto milioni la produzione, la vendita o la distribuzione per il consumo di vini senza i requisiti richiesti per l'uso della denominazione. Invero la previsione di una sanzione penale per le violazioni delle prescrizioni dei disciplinari, prive secondo il giudice rimettente della significativita' minima necessaria a conferire al bene giuridico tutela penale, non appare affatto lesiva del principio di offensivita' in quanto posta a tutela del bene giuridico dell'affidamento del consumatore nella sussistenza di determinati requisiti di qualita' in un prodotto, ed in considerazione di tali garanzie di qualita' non e' irragionevole un trattamento sanzionatorio piu' severo di quello stabilito dall'art. 516 cod. pen. per la vendita come genuine di sostanze alimentari non genuine, ponendosi la normativa sulla denominazione dei vini in termini di specialita' rispetto a quella generale sulla vendita delle sostanze alimentari. Ne' la mancata previsione di una ipotesi attenuata per le violazioni di minor rilievo e' irragionevole esercizio della discrezionalita' del legislatore nella determinazione della pena, posto che la configurazione delle fattispecie criminose e la valutazione delle conseguenze penali appartengono alla politica legislativa con l'unico limite della manifesta irragionevolezza, da escludersi nel caso di specie potendo il giudice adeguare la pena, stabilita tra un minimo ed un massimo, all'effettivo disvalore della condotta. red.: M. Maiella
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 27
co. 2
Altri parametri e norme interposte