Ordinanza 458/1997 (ECLI:IT:COST:1997:458)
Massima numero 23660
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GUIZZI  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  16/12/1997;  Decisione del  16/12/1997
Deposito del 30/12/1997; Pubblicazione in G. U. 07/01/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 458/97. USI CIVICI - LEGITTIMAZIONE DI OCCUPAZIONI ABUSIVE DI TERRENI DEL DEMANIO CIVICO - NEGATA APPROVAZIONE, CON DECRETI DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DI PROVVEDIMENTI ADOTTATI IN MATERIA DAL COMMISSARIO PER GLI USI CIVICI DI PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO, PROPOSTO DAL COMMISSARIO PER USI CIVICI, COME TITOLARE DELLE ESERCITATE FUNZIONI AMMINISTRATIVE, NEI CONFRONTI DEL MINISTRO - ESAME DELIBATIVO - NON APPARTENENZA DEL COMMISSARIO E DEL GOVERNO (NELLA SPECIE DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA) A POTERI STATUALI DIVERSI - INSUSSISTENZA DELLA MATERIA DEL CONFLITTO - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Va dichiarato inammissibile, in sede delibativa, ai sensi dell'art. 37 legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto, in forma di ordinanza - ma non nella veste di autorita' giurisdizionale bensi' come potere amministrativo statale - dal Commissario per il riordinamento degli usi civici del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta nei confronti del Ministro di grazia e giustizia, in relazione a due decreti ministeriali, in data 12 febbraio 1997, con i quali si era negata la richiesta approvazione a due provvedimenti commissariali concernenti la legittimazione all'occupazione di terreni appartenenti al demanio civico dei comuni di Castelmagno e Viozene, sul presupposto che al riguardo, trattandosi - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - di materia compresa tra quelle devolute, in base all'art. 66 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, alle Regioni, i Commissari per gli usi civici non fossero piu' competenti. Non sussiste infatti materia di conflitto tra poteri dello Stato, poiche' il Commissario, riguardo alle rivendicate funzioni amministrative, e il Governo (nella specie il Ministro di grazia e giustizia) non appartengono a poteri statuali diversi, e non risultano titolari di distinte funzioni, costituzionalmente rilevanti, ma si collocano all'interno di un complesso omogeneo di competenze amministrative. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37