Ordinanza 459/1997 (ECLI:IT:COST:1997:459)
Massima numero 23661
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
16/12/1997; Decisione del
16/12/1997
Deposito del 30/12/1997; Pubblicazione in G. U. 07/01/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 459/97. FINANZA REGIONALE - DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (C.E.R.) PRESSO IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - RIFIUTO DELL'ACCREDITO ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DELLE ECONOMIE DI FONDI DESTINATE, IN BASE ALL'ART. 2 LEGGE 17 FEBBRAIO 1992, N. 179, A PROGRAMMATI INTERVENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE PER LAMENTATA VIOLAZIONE DI POTESTA' AMMINISTRATIVA ED AUTONOMIA FINANZIARIA - PARZIALE MODIFICA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO CON SUCCESSIVO DECRETO MINISTERIALE - RINUNCIA DELLA REGIONE AL RICORSO ACCETTATA DALL'AVVOCATURA DELLO STATO - ESTINZIONE DEL PROCESSO.
ORD. 459/97. FINANZA REGIONALE - DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (C.E.R.) PRESSO IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - RIFIUTO DELL'ACCREDITO ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DELLE ECONOMIE DI FONDI DESTINATE, IN BASE ALL'ART. 2 LEGGE 17 FEBBRAIO 1992, N. 179, A PROGRAMMATI INTERVENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE PER LAMENTATA VIOLAZIONE DI POTESTA' AMMINISTRATIVA ED AUTONOMIA FINANZIARIA - PARZIALE MODIFICA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO CON SUCCESSIVO DECRETO MINISTERIALE - RINUNCIA DELLA REGIONE AL RICORSO ACCETTATA DALL'AVVOCATURA DELLO STATO - ESTINZIONE DEL PROCESSO.
Testo
Nel giudizio per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti del Presidente del Consiglio, in relazione alla determinazione del Segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale presso il Ministero dei lavori pubblici n. 5111 del 28 novembre 1996, con la quale si e' rifiutato alla Regione l'accredito delle disponibilita' derivanti dalle economie realizzate nella gestione delle leggi di settore e destinate, con delibera di Giunta n. 1448 del 18 aprile 1995, a far fronte agli oneri per programmati interventi di edilizia agevolata - determinazione ritenuta lesiva della diretta facolta' di spesa della Regione prevista dall'art. 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e, ad un tempo, dagli artt. 118 e 119 Cost., in quanto non consentirebbe l'utilizzazione delle risorse necessarie per lo svolgimento di funzioni attribuite alle Regioni dalla Costituzione - deve dichiararsi, a norma dell'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, estinto il processo. La Regione Emilia-Romagna, infatti, a seguito del decreto 26 maggio 1997, n. 1221 - con cui il Ministero dei lavori pubblici le ha attribuito parte delle suddette giacenze, per un importo sufficiente a finanziare quasi per intero il programma contenuto nella citata delibera - in data 29 luglio 1997 ha notificato al Presidente del Consiglio atto di rinuncia al ricorso, che l'Avvocatura dello Stato ha regolarmente accettato. red.: S. Pomodoro
Nel giudizio per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti del Presidente del Consiglio, in relazione alla determinazione del Segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale presso il Ministero dei lavori pubblici n. 5111 del 28 novembre 1996, con la quale si e' rifiutato alla Regione l'accredito delle disponibilita' derivanti dalle economie realizzate nella gestione delle leggi di settore e destinate, con delibera di Giunta n. 1448 del 18 aprile 1995, a far fronte agli oneri per programmati interventi di edilizia agevolata - determinazione ritenuta lesiva della diretta facolta' di spesa della Regione prevista dall'art. 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e, ad un tempo, dagli artt. 118 e 119 Cost., in quanto non consentirebbe l'utilizzazione delle risorse necessarie per lo svolgimento di funzioni attribuite alle Regioni dalla Costituzione - deve dichiararsi, a norma dell'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, estinto il processo. La Regione Emilia-Romagna, infatti, a seguito del decreto 26 maggio 1997, n. 1221 - con cui il Ministero dei lavori pubblici le ha attribuito parte delle suddette giacenze, per un importo sufficiente a finanziare quasi per intero il programma contenuto nella citata delibera - in data 29 luglio 1997 ha notificato al Presidente del Consiglio atto di rinuncia al ricorso, che l'Avvocatura dello Stato ha regolarmente accettato. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
legge 17/02/1992
n. 179
art. 2
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 27