Ordinanza 460/1997 (ECLI:IT:COST:1997:460)
Massima numero 23882
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
16/12/1997; Decisione del
16/12/1997
Deposito del 30/12/1997; Pubblicazione in G. U. 07/01/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 460/97. PENA - REATO DI ESTORSIONE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - MISURA - PREVISIONE DI PENA MINIMA EDITTALE PARI A CINQUE ANNI - LAMENTATA ECCESSIVA AFFLITTIVITA' - DEDOTTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI REATI DI RAPINA E DI CONCUSSIONE - ASSERITA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - INSUSSISTENZA - DISCREZIONALITA' RISERVATA AL LEGISLATORE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 460/97. PENA - REATO DI ESTORSIONE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - MISURA - PREVISIONE DI PENA MINIMA EDITTALE PARI A CINQUE ANNI - LAMENTATA ECCESSIVA AFFLITTIVITA' - DEDOTTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI REATI DI RAPINA E DI CONCUSSIONE - ASSERITA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - INSUSSISTENZA - DISCREZIONALITA' RISERVATA AL LEGISLATORE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 629 cod. pen., nella parte in cui prevede per il delitto di estorsione la pena minima edittale di cinque anni, sanzione questa, secondo il giudice rimettente, irragionevole e sproporzionata, alla luce, in particolare, del confronto con i delitti di rapina e di concussione. Invero i delitti richiamati risultano intrinsecamente diversi, sicche' e' inconferente ogni paragone concernente la misura della pena e pertanto, mancando un pertinente ed univoco termine di raffronto, qualsiasi intervento della Corte si risolverebbe in una indebita invasione della sfera di discrezionalita' riservata al legislatore. - Su questione analoga concernente il raffronto tra il delitto di estorsione e quello di rapina, v. O. n. 368/1995. Circa la discrezionalita' del legislatore in tema di determinazione della pena, v. S. n. 217/1996. red.: M. Maiella
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 629 cod. pen., nella parte in cui prevede per il delitto di estorsione la pena minima edittale di cinque anni, sanzione questa, secondo il giudice rimettente, irragionevole e sproporzionata, alla luce, in particolare, del confronto con i delitti di rapina e di concussione. Invero i delitti richiamati risultano intrinsecamente diversi, sicche' e' inconferente ogni paragone concernente la misura della pena e pertanto, mancando un pertinente ed univoco termine di raffronto, qualsiasi intervento della Corte si risolverebbe in una indebita invasione della sfera di discrezionalita' riservata al legislatore. - Su questione analoga concernente il raffronto tra il delitto di estorsione e quello di rapina, v. O. n. 368/1995. Circa la discrezionalita' del legislatore in tema di determinazione della pena, v. S. n. 217/1996. red.: M. Maiella
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte