Ordinanza 461/1997 (ECLI:IT:COST:1997:461)
Massima numero 23667
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
16/12/1997; Decisione del
16/12/1997
Deposito del 30/12/1997; Pubblicazione in G. U. 07/01/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 461/97. PROCESSO CIVILE - UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE - RINVIO D'UFFICIO - COSTITUZIONE DEL CONVENUTO VENTI GIORNI PRIMA DI TALE UDIENZA - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ASSERITA LESIONE ALTRESI' DEL DIRITTO DI DIFESA - IMPOSSIBILITA' DI RICONDURRE LE FATTISPECIE DI CUI AL QUARTO ED AL QUINTO COMMA DELL'ART. 168-'BIS' COD. PROC. CIV. AD UNA 'RATIO' COMUNE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 461/97. PROCESSO CIVILE - UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE - RINVIO D'UFFICIO - COSTITUZIONE DEL CONVENUTO VENTI GIORNI PRIMA DI TALE UDIENZA - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ASSERITA LESIONE ALTRESI' DEL DIRITTO DI DIFESA - IMPOSSIBILITA' DI RICONDURRE LE FATTISPECIE DI CUI AL QUARTO ED AL QUINTO COMMA DELL'ART. 168-'BIS' COD. PROC. CIV. AD UNA 'RATIO' COMUNE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Manifesta infondatezza della questione, non potendosi configurare la prospettata violazione del principio di eguaglianza, in quanto le fattispecie di rinvio della prima udienza di comparizione considerate nel quarto e nel quinto comma dell'art. 168-'bis' cod. proc. civ. non sono riconducibili ad una 'ratio' comune e non puo' dirsi irragionevole la previsione di una deroga alla disciplina del termine di costituzione in giudizio del convenuto. Deve altresi' escludersi l'asserita lesione del diritto di difesa, poiche', come la Corte ha piu' volte affermato, <> (ordinanza n. 900 del 1988). - Cfr., pure, S. n. 471/1992, in cui si sottolinea che <>. red.: G. Leo
Manifesta infondatezza della questione, non potendosi configurare la prospettata violazione del principio di eguaglianza, in quanto le fattispecie di rinvio della prima udienza di comparizione considerate nel quarto e nel quinto comma dell'art. 168-'bis' cod. proc. civ. non sono riconducibili ad una 'ratio' comune e non puo' dirsi irragionevole la previsione di una deroga alla disciplina del termine di costituzione in giudizio del convenuto. Deve altresi' escludersi l'asserita lesione del diritto di difesa, poiche', come la Corte ha piu' volte affermato, <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte