Sentenza 463/1997 (ECLI:IT:COST:1997:463)
Massima numero 23626
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  16/12/1997;  Decisione del  16/12/1997
Deposito del 30/12/1997; Pubblicazione in G. U. 07/01/1998
Massime associate alla pronuncia:  23627


Titolo
SENT. 463/97 A. POSTA E TELECOMUNICAZIONI - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA' DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI IN CASO DI INGIUSTIFICATO RITARDO NEL SERVIZIO DI BANCOPOSTA PRODUTTIVO DI DANNO - PRETESA INGIUSTIFICATA DEROGA AL PRINCIPIO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA RESPONSABILITA' DEI FUNZIONARI E DIPENDENTI PUBBLICI PER ATTI ILLECITI O ILLEGITTIMI E DI GESTIONE CON CRITERI DI ECONOMICITA' DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI GESTITI IN FORMA DI IMPRESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, comma primo, Cost. (canone della ragionevolezza), l'art. 6 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui dispone che l'Amministrazione non e' tenuta al risarcimento dei danni in caso di colpevole ritardo nella rinnovazione di assegno postale localizzato, smarrito, distrutto o sottratto durante la trasmissione all'ufficio di pagamento designato dal traente, in quanto - posto che, superata la concezione puramente amministrativa del servizio postale organizzato e gestito in forma di impresa ed improntato a criteri di economicita', e' venuta meno la possibilita' di collegare le limitazioni di responsabilita' alla necessita' di garantire la discrezionalita' dell'Amministrazione, trattandosi dell'organizzazione di un pubblico servizio che, gestito in forma di monopolio, configura una forma di partecipazione dello Stato all'attivita' economica; che il rapporto tra Amministrazione delle poste ed utenti dei servizi offerti al pubblico si estrinseca in atti che perdono il carattere autoritativo ed assumono connotazioni contrattuali; che la progressiva assimilazione alla disciplina di diritto comune e' ancor piu' accentuata nella prospettiva della trasformazione, gia' attuata, dell'Amministrazione postale in ente pubblico economico ed in quella, prevista ed in corso di realizzazione, di societa' per azioni (art. 1 d.l. n. 487 del 1993, conv. nella l. n. 71 del 1994; e art. 2, comma 27, l. n. 662 del 1996), risultando cosi' confermati la natura contrattuale dei rapporti relativi ai servizi resi al pubblico ed il carattere di corrispettivo, non piu' qualificabile come tassa, del pagamento richiesto per essi; che, pertanto, nella disciplina della responsabilita' per inadempimento inerente ai servizi postali viene meno la giustificazione del rilievo un tempo attribuito ai profili soggettivi, attinenti all'Amministrazione, all'ente e alla societa' che li organizza e fornisce, mentre diventano decisivi i profili oggettivi, relativi alle caratteristiche proprie di ciascun servizio, i soli idonei a giustificare una disciplina speciale che ragionevolmente limiti, senza tuttavia vanificarla, la responsabilita' per l'esecuzione delle prestazioni contrattualmente dovute da chi fornisce i servizi stessi; che, negli aspetti generali, i servizi di bancoposta (emissione e pagamento di titoli di credito, riscossione di crediti, conti correnti e buoni postali fruttiferi) non si discostano sostanzialmente, per struttura e funzione, da analoghi servizi propri dell'attivita' bancaria; che i relativi contratti, pur nella loro particolare regolamentazione, non hanno caratteristiche tali da presentare elementi di differenziazione idonei a giustificare l'esclusione generalizzata di qualsiasi responsabilita' per il colpevole inadempimento da parte dell'Amministrazione postale, in assenza di una disciplina speciale specificamente e ragionevolmente derogatoria; e che, in particolare, gli assegni postali localizzati costituiscono titoli di credito, per i quali e' gia' verificata la provvista di fondi corrispondenti, da riscuotere solo presso l'ufficio postale di destinazione, e che, in ragione delle caratteristiche ad essi proprie, in caso di smarrimento o sottrazione prima del recapito al beneficiario, possono essere rinnovati subito dopo il periodo di validita' dell'assegno - non rispecchia esigenze ancorate alla oggettiva configurazione ed organizzazione di questo servizio, e quindi al canone della ragionevolezza, la assoluta esclusione di qualsiasi responsabilita' per il colpevole ed ingiustificato ritardo dell'Amministrazione nel rinnovo di tali titoli. - S. nn. 303/1988, 50/1992 e 74/1992. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte